23/11/2016 - AGEVOLAZIONI PER L’IMU SUI TERRENI AGRICOLI: SALDO AL 16 DICEMBRE
Dal 2016 le novità per l’IMU per i terreni agricoli e per quelli condotti da coltivatori diretti del fondo e IAP sono le seguenti: i terreni condotti da coltivatori diretti del fondo e gli IAP iscritti alla previdenza sociale, sono sempre esenti da IMU indipendentemente dall’ubicazione; i terreni nei comuni montani, parzialmente montani, collinari o pianeggianti ai fini dell’esenzione si distinguono esclusivamente facendo riferimento alla Circolare 9 del 1993 . Il coltivatore diretto (CD) è un piccolo imprenditore che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, con una forza lavorativa non inferiore ad 1/3 di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo, come chiarito dall’art. 2083 del codice civile. L’imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella previdenza agricola, è il soggetto che dedica alle attività agricole (definite all’art. 2135 del codice civile), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività stesse almeno il 50% del reddito globale da lavoro. Tale imprenditore deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali stabilite dall’art. 5 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 7 maggio 1999. Per determinare correttamente l'IMU sui terreni agricoli è fondamentale distinguere a seconda che i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti alla previdenza agricola, o da soggetti diversi. Pertanto, per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola: dal 2016 indipendentemente dall’ubicazione non è più dovuta l'IMU. Per i terreni posseduti da soggetti diversi: I terreni agricoli, anche se incolti, scontano l’IMU con l’aliquota ordinaria, da applicare al reddito dominicale al primo gennaio dell’anno di riferimento rivalutato del 25%, e moltiplicato per il coefficiente “135”. L'IMU dovuta va ragguagliata in base al periodo e alla percentuale di possesso.