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03/07/2024 - CERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO PER ASSEGNO D'INCLUSIONE

Nuove linee guida per la presa in carico dei soggetti svantaggiati ai fini dell'Assegno ADI. L’Assegno di inclusione (ADI 2024) è la misura nazionale contro la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, entrata in vigore l'1 gennaio 2024. Introdotto con decreto legge 48 2023, prevede due linee di azione verso i destinatari: un sostegno economico mensile e un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. L'ADI, è destinato a Nuclei familiari a basso ISEE e in cui sia presente almeno un componente con in una di queste condizioni: con disabilità; minorenne; con almeno sessanta anni di età; in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla Pubblica amministrazione. Si definiscono in condizione di svantaggio, e hanno diritto all'assegno di inclusione i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie: Persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici; Persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%; Persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche; Persone vittime di tratta, in carico ai servizi sociali o sociosanitari; Persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari; Persone ex detenute nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna; Persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa; Persone senza dimora, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia; Neomaggiorenni, di età compresa tra diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziale o in affido etero-familiare. Per ciascuna categoria appena citata il decreto specifica le istituzioni incaricate della valutazione e certificazione e l'iter dettagliato della procedura. La certificazione/attestazione deve essere rilasciata dalla struttura pubblica specialistica di riferimento rispetto alle  patologie specifiche. Il rilascio dell'attestazione non presuppone la visita ma viene redatta in relazione a quanto riportato agli atti ed è indipendente dalla presenza del riconoscimento dell’invalidità civile. L’attestazione ha generalmente la validità di un anno, salvo richieste specifiche di rivalutazione anticipata da parte degli Enti interessati. In ogni caso, ai soli fini dell'ADI , la certificazione  estende la sua validità per ulteriori sei mesi, in relazione alla durata del programma di cura e di  assistenza stabilita sulla base dell’andamento del percorso terapeutico. Il ministero precisa che la condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi sociali, sanitari  e/o sociosanitari deve non solo esistere ma anche  essere certificata dalle pubbliche amministrazioni in una fase antecedente alla domanda dell'Assegno di Inclusione. Nel caso in cui nel nucleo familiare fossero presenti componenti in condizione di svantaggio che non siano già oggetto di tutela, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione indicando l’amministrazione che l’ha rilasciata, il numero identificativo, quando disponibile, la data di rilascio e l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di  cura. Per tale motivo, nel caso in cui il richiedente sia in possesso di adeguata certificazione o attestazione, in relazione sia alla condizione di svantaggio che all’inserimento, in programmi di cura e assistenza dei servizi, sarà sufficiente l’indicazione degli estremi in domanda, con valore di autocertificazione.