Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 125 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

11/07/2024 - FONDO SOLIDARIETA' STUDI PROFESSIONALI

Con il decreto ministeriale il Fondo bilaterale di solidarietà assicura l'assegno di integrazione a tutti i dipendenti degli studi che hanno almeno un dipendente. E' stato Gazzetta ufficiale il decreto del ministero del Lavoro per l'adeguamento del regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali (Fondo Professioni) alle novità della legge 234 2021. Il Fondo era stato costituito nel 2019 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 27 dicembre 2019, non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell'INPS(fondo-professioni). Gli obiettivi sono quelli di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa(fondo-professioni). La gestione del Fondo è concessa ad un comitato amministratore composto da esperti designati dalle parti sociali e dai Ministeri competenti. Il Fondo deve rispettare vari obblighi: Obbligo di bilancio in pareggio; Interventi concessi previa costituzione di riserve finanziarie e entro i limiti delle risorse acquisite; Presentazione di un bilancio tecnico di previsione a otto anni. La legge 30 dicembre 2021, numero 234, ha introdotto notevoli e sostanziali modifiche che mirano all'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà. A proposito di ciò, è stato aggiunto il comma 7-bis all'art. 26 del decreto legislativo numero 148 del 2015, che prevede l'estensione dell'applicazione dei Fondi di solidarietà ai datori di lavoro con anche un solo dipendente. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterale devono assicurare o un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello della cassa integrazione ordinaria. A copertura della prestazione di integrazione salariale  sono dovuti: un contributo ordinario dello 0,50% di cui due terzi a carico  del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della  domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti; un contributo ordinario dello 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti; un contributo ordinario pari all'1% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti;  un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'art. 5, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori subordinati compresi gli apprendisti che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita' produttiva , di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda. Da notare che l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale e' subordinata alla condizione che il lavoratore  destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.