25/11/2016 - SALDO IMU 2016: ALCUNI CHIARIMENTI
Dal 2016 è stata introdotta la riduzione della base imponibile IMU del 50% per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante: possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato; risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Per poter usufruire dell'agevolazione, inoltre, il comodante deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti richiesti. La Legge di Stabilità 2016 ha previsto, inoltre, la riduzione del 25% dell'aliquota IMU deliberata dal Comune, nel caso di immobili locati a canone concordato, di cui alla L. 431/98. Pertanto, se ad esempio l'aliquota ordinaria fosse del 10,6‰, e quella deliberata per i contratti a canone concordata fosse dell'8‰, l'aliquota da applicare sarebbe del 6‰. Inoltre, sono esenti dall'IMU i fabbricati che sono stati colpiti dagli eventi sismici: sisma del 2009 dell'Abruzzo, l'esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità; sisma del 2012 dell'Emilia, l'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2016; sisma del 24 agosto 2016 nell'Abruzzo Lazio Marche e Umbria, l'esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre2020.