22/07/2024 - RIMBORSI A FORFAIT PER I VOLONTARI NELLO SPORT
E' stato approvato dalla Camera il ddl di conversione del DL che introduce modifiche in ambito di lavoro sportivo: soglia più alta per i rimborsi anche forfettari ai volontari ma con restrizioni. Il ddl di conversione del Decreto legge 71/2024, passa adesso al Senato, il quale introduce una serie di disposizioni urgenti in materia di sport, oltre che misure in tema di sostegno agli alunni con disabilità e di docenza. Le norme in materia di sport occupano i primi 5 articoli e si occupano in particolare di: disciplina del terzo mandato per gli organismi sportivi, istituzione della commissione per il controllo dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche, modifiche alla disciplina dei rimborsi ai volontari in ambito sportivo, sul regime fiscale dei compensi degli autonomi e sulla partecipazione dei dipendenti pubblici. La novità più rilevante arriva con l'art .3, su un punto sostanziale introdotto dalla riforma dello sport, la netta distinzione tra prestazioni di lavoro subordinato e attività di volontariato in ambito sportivo. Si prevede quindi, pur mantenendo il divieto di remunerazione dei volontari, la possibilità di riconoscere agli stessi rimborsi forfettari ( cioè non dettagliati sulla base di note spese), per le spese sostenute, per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, fino a 400 euro mensili. La possibilità è limitata però ai casi di attività durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. Queste erogazioni saranno possibili solo a condizione che l'associazione o società dilettantistica adottino preventivamente una delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Diverrebbe successivamente necessario da part dell'ente comunicare i nominativi dei volontari interessati – con relativi importi percepiti , entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni, a cura dell''associazione o ente, come già previsto per i direttori di gara. Bisogna ricordare che i rimborsi forfettari – al pari dei rimborsi spese analitici e documentati – non concorrono alla formazione del reddito. In questo caso comunque inciderebbero sull'eventuale superamento dei limiti di franchigia di 5.000 e 15.000 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali. Il comma 2 dell'art 3 riguarda invece i pubblici dipendenti e intende favorire il reclutamento nella Pubblica Amministrazione di giovani. Si prevede che per le prestazioni di lavoro sportivo fino all’importo complessivo dei corrispettivi di 5.000 euro annui sia sufficiente la comunicazione preventiva alla amministrazione di appartenenza. Nello specifico la modifica interviene direttamente sul d.lgs. n. 165/2001 in quanto inserisce tra le deroghe generali appunto prestazioni di lavoro marginale. Per ultimo, il decreto abroga la previsione dell’art. 53 co. 2 T.U.I.R., che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative. Questa abrogazione lascia spazio a nuove interpretazioni riguardo l’ammissibilità del lavoro sportivo autonomo occasionale o atipico. Anche per questa novità diviene molto probabile l'emanazione di una circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle Entrate per mettere in chiaro questi nuovi aspetti fiscali e risolvere eventuali dubbi interpretativi, anche in rapporto alle norme del Terzo Settore.