23/07/2024 - CONFERMATA LA RIDUZIONE CONTRIBUTI EDILIZIA PER IL 2024
E' stato pubblicato in data 19 luglio 2024 all'interno del sito del Ministero del Lavoro, il decreto emanato dal Ministero del lavoro con l'ausilio Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale conferma nella misura dell'11,50%, anche per l'anno 2024, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili. Ricordiamo che l'agevolazione è stata istituita dall’articolo 29 del Dl 244/1995. La conferma della misura della riduzione si basa sulle rilevazioni INPS sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione 2023, secondo le quali l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva. Di seguito un riepilogo della disciplina e i dettagli della circolare INPS 13 2024 che ha fornito istruzioni e modello di autodichiarazione aggiornati per l'applicazione relativa al 2023, per la quale la il termine per le domande è scaduto il 15 maggio 2024. Per le istruzioni aggiornate si attendono notizie da parte dell'Istituto. Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati: nel settore industria, nel settore artigianato, nonché i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Non costituiscono attività prettamente edili e per tale motivo sono escluse : le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura del 11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quell pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana. Non ne possono usufruire: i lavoratori a tempo parziale, e quelli a cui si applicano agevolazioni ad altro titolo. In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d'orario. La novità consiste nella non applicabilità ai premi assicurativi Inail. Si ricorda anche che il beneficio, come sempre in materia di sgravi contributivi, è applicabile solo in presenza di: regolarità contributiva attestata; rispetto delle ulteriori norme e degli accordi e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; assenza di o condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione. Le domande di applicazione della riduzione contributiva potevano essere inviate esclusivamente in via telematica fino a 15 maggio 2024. In caso di esito positivo sarà attribuito il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente. In qualunque caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2023 a dicembre 2023. Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro gli uffici procederanno all'attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, e al recupero delle somme indebitamente fruite.