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25/07/2024 - FONDO REDDITO ENERGETICO, A CHI SPETTA E QUANDO RICHIEDERLO

ll Reddito Energetico Nazionale è un finanziamento in conto capitale finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico, di potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella titolarità di nuclei familiari in condizione di disagio economico, con lo scopo di sostenere l'autoconsumo energetico e di conseguenza favorire la diffusione delle energie rinnovabili. Il GSE è il soggetto gestore del “Fondo Nazionale Reddito Energetico", istituito con il DM 8 agosto 2023. Le risorse finanziarie rese disponibili per gli anni 2024 e 2025 equivalgono a 200 milioni di euro e, per ciascuna annualità, così ripartite: 80 milioni di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 20 milioni di euro alle restanti Regioni o Province Autonome. Il “Fondo Nazionale Reddito Energetico" consente quindi a coloro che presentano domanda, di realizzare impianti fotovoltaici e utilizzare l'energia prodotta per l'autoconsumo. L'eventuale quota di energia eccedente, prodotta e non autoconsumata dal cittadino, è resa disponibile per 20 anni al GSE, che la utilizzerà per finanziare il “Fondo Nazionale Reddito Energetico". Il “Fondo Nazionale Reddito Energetico" può essere alimentato mediante un versamento volontario da parte di Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, altri enti e organismi pubblici e organizzazioni no-profit, ma anche con risorse derivanti dalla programmazione di fondi strutturali e di investimento europei. L’impianto fotovoltaico realizzato deve avere una potenza nominale non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e, comunque, non superiore alla potenza contrattualmente impegnata in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione della richiesta di accesso alle agevolazioni. Il contributo viene riconosciuto direttamente dal GSE al soggetto realizzatore la quota massima erogabile è calcolata mediante una quota fissa di 2.000 euro più una quota variabile di 1.500 euro per ogni kW di potenza installata. La domanda per il reddito energetico nazionale è composta da due richieste: la richiesta di accesso al beneficio previsto dal Reddito Energetico (prenotazione) e la richiesta di erogazione del contributo in conto capitale (versamento). La richiesta di accesso al beneficio dovrà essere presentata dal Soggetto Beneficiario, con il supporto del Soggetto Realizzatore,sull'apposito portale (REN) all’interno dell'Area clienti del GSE. Il Soggetto Beneficiario e il Soggetto Realizzatore sono tenuti preliminarmente a registrarsi all'area appena citata (area clienti)  del GSE.  La richiesta dovrà essere inviata prima dell'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. La valutazione da parte del GSE avviene secondo il meccanismo della procedura a sportello per ciascuna area geografica di competenza. Il portale sarà chiuso il 31 dicembre 2024 o, se precedente, alla data di esaurimento delle risorse economiche rese disponibili per il bando. Viene precisato che il GSE nel corso dell’anno riaprirà lo sportello nel caso in cui, a seguito di rinunce ed esclusioni, risulteranno disponibili almeno cinque milioni di euro. Possono accedere al Reddito Energetico le persone fisiche aventi i seguenti requisiti: appartenenza a nucleo familiare con ISEE  in corso di validità inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico; titolarità di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l'impianto fotovoltaico per cui si richiede l'accesso all'agevolazione; essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare. Si precisa che tale requisito potrà essere posseduto anche da un altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti appena citati sono definiti Soggetti Beneficiari e saranno coloro che presentano domanda o che delegano un altro soggetto per la richiesta di accesso al beneficio. I Soggetti Realizzatori sono le imprese installatrici di impianti fotovoltaici. Si ricorda che i Soggetti Realizzatori devono essere in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione da fonti di energia rinnovabile. Nel caso di esaurimento del contingente disponibile per l'anno in corso, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova richiesta per il bando successivo.