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01/08/2024 - PERMESSI LEGGE 104

Sintesi delle regole sui permessi legge 104/92: trasferimenti, lavoro part time, documentazione assenza; lavoro agile. Ci sono nuove pronunce per il 2024. Per i lavoratori dipendenti che devono seguire i propri familiari in età avanzata o disabili, esiste la possibilità di avere permessi speciali per lunghi periodi come previsto dalla legge 104/92. La legge n. 104 del 1992 può essere utilizzata anche dagli stessi lavoratori disabili per cure, visite o riposi aggiuntivi. Sono previste tre differenti modalità: 3 giorni di permesso al mese, frazionabili anche in ore (2 ore di permesso giornaliero se orario di lavoro pari o superiore a 6 ore ovvero 1 ora di permesso se inferiore a 6 ore per tutti i giorni del mese); 2 anni di congedo straordinario nell'intero arco della vita lavorativa, che può anche essere richiesto in modalità frazionata; il prolungamento del congedo parentale per figli disabili con la durata massima di 3 anni, da fruire come 2 ore di permesso giornaliero indennizzato, oppure di 3 giorni mensili di permesso retribuito, sino al compimento del dodicesimo anno d’età del bambino. Sono intervenute leggere modifiche nell'anno 2022 con il recepimento di una direttiva europea. Il diritto a fruire dei permessi di tre giorni al mese previsti dalla legge  n. 104/1992,  che ha il primario obiettivo di tutelare la salute psico-fisica del disabile, non è comprimibile in ragione dell'orario di lavoro part-time di colui che assiste il familiare con handicap grave. Questo sulla base del  principio di non discriminazione  nel trattamento dei lavoratori part time  rispetto a quelli a tempo pieno.  Ci sono  interpretazioni abbastanza contraddittorie da parte dei tribunali e anche della Cassazione sull'utilizzo  totale o parziale dei giorni di permesso retribuito garantiti dalla legge 104 e anche  dalla  legge 54/2000. Ci sono state sentenze che hanno affermato che è necessaria la presenza continuativa per assistenza presso il disabile. In altri casi invece,  è stato considerato legittimo per il lavoratore utilizzare parte del tempo dei permessi per il  riposo e il recupero  delle energie   o anche per il disbrigo di incombenze personali, difficilmente realizzabili  nei giorni di lavoro a tempo pieno. Il certificato di ricovero del familiare malato è sufficiente per  richiedere e fruire dei permessi retributi per assistenza legge 53 2000,  cosi come per la legge 104 1992, anche se non riporta la specificazione sulla gravità della malattia. La Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 14794 del 30 maggio 2019  ha respinto infatti  il ricorso di una azienda che contestava il diritto alla retribuzione di una lavoratrice che si era assentata tre giorni per assistere la madre, ricoverata per un intervento chirurugico. La Suprema Corte  ha affermato che  : " la "documentata grave infermità"quale presupposto per riconoscere il diritto al permesso non deve necessariamente essere contenuta nei certificati medici presentati dal lavoratore  per la richiesta al datore di lavoro, potendo " essere provata successivamente attraverso idonea documentazione  medica" , anche prodotta in giudizio; infatti non vanno confuse le modalità amministrative per fruire dei permessi , con la prova che il lavoratore deve dare sulla effettiva esistenza di una grave infermità  se l'assenza viene contestata dal datore di lavoro. Oltre al particolare regime di permessi visto finora , la legge 104 1992 prevede in linea generale il divieto di trasferimento per i lavoratori che assistono familiari disabili fino al terzo grado. In caso di lavoro agile (detto anches mart working), l'ispettorato nazionale del lavoro ha  affermato che, malgrado alcune pronunce in senso negativo,  si ritiene di non poter negare la possibilita di  fruire dei  permessi ex legge 104 1992  in modalità oraria , se  il lavoratore ritiene  sia necessario per la propria organizzazione di lavoro, anche se questa viene  definita in autonomia rispetto al datore di lavoro. Per concludere,  si conferma  che   l’uso legittimo  dei  permessi della  legge 104/1992   deve assicurare che sia sempre presente i nesso tra l’assenza dal lavoro  e l’assistenza al familiare, anche se sono  consentiti sia interventi che non implicano la vicinanza fisica all'assistito ( come lo svolgimento di pratiche amministrative o incombenze domestiche  altrimenti ricadenti sul disabile) e sia singoli momenti dedicati  alle  esigenze di vita e al ristoro delle energie del caregiver.