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07/08/2024 - FATTURE CON PARTITA IVA ERRATA, ECCO COME REGOLARIZZARE

Correzione dell’ errore con autofattura e senza nota di variazione: lo chiarisce l Agenzia delle Entrate per il caso di un committente appartenente ad un gruppo IVA. L'art 21 comma 2 lett f) del DPR n 633/72 prescrivere la regolarità di una fattura se vi è indicata una corretta Partita IVA. Può capitare però che la partita IVA sia errata, come per citare un esempio nei casi di soggetti appartenenti ad un Gruppo IVA. Cosa si fà in caso di P.IVA errata? Vediamo un interpello che risale all'anno 2020 ma ancora utile con i chiarimenti ADE. Con la Risposta n 133/2020 le Entrate hanno replicato ad un istante che ha indicato il numero di P.IVA errato e domanda come correggere l'accaduto. Riassiumiamo il caso in questione. L'istante ha emesso a novembre 2019 una fattura nei confronti di un committente indicandone il numero di partita IVA dello stesso. Successivamente, il committente ha emesso una autofattura a correzione della fattura ricevuta dall'istante, indicando la partita IVA del Gruppo IVA cui il medesimo appartiene, senza tuttavia avvisare l'istante che, solo a gennaio 2020 ne ha acquisito una copia accedendo al proprio cassetto fiscale delle fatture e dei corrispettivi. Il committente ritiene di aver operato in conformità con le indicazioni contenute nella risoluzione n. 72/E del 1° agosto 2019, e che l'istante non deve annotare nei propri libri IVA la suddetta autofattura. Tanto premesso, l'istante chiede di poter emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'articolo 26 del decreto IVA. L'istante ritiene di poter emettere una nota di variazione con data 31 dicembre 2019, al fine di esercitare la detrazione dell'IVA addebitata in fattura entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019, anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Le entrate ricordano che la regolarizzazione delle fatture elettroniche ricevute tramite il sistema di interscambio (SdI) deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, che al punto 6.4 prevede che "Per la regolarizzazione dell'operazione secondo le lettere a) e b) di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il cessionario/committente trasmette l'autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo "TipoDocumento" con un codice convenzionale , riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell'autofattura al SdI si converte all'obbligo, di cui all'articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Concludendo viene specificato che avendo il committente già regolarizzato mediante autofattura l'errata indicazione in fattura della sua partita IVA in luogo di quella del gruppo IVA, senza preventivamente comunicare all'istante l'errore commesso, quest'ultimo non ha più la necessità di emettere una nota di variazione di cui all'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 per correggere, a sua volta il medesimo errore. In tale circostanza,  è infatti sufficiente che l'istante annoti sul registro IVA vendite che la regolarizzazione della fattura in argomento è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente, documento che deve essere conservato agli atti senza essere anch'esso annotato nel registro IVA vendite.