Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 91 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

27/08/2024 - PENSIONE AI SUPERSTITI, TOCCA ANCHE IN CASO DI SEPARAZIONE?

In quali casi spetta la pensione di reversibilità o la pensione indiretta al coniuge separato o divorziato? Come si suddivise con altri superstiti? La pensione del titolare dell'assegno o del lavoratore che ha maturato il diritto alla pensione, spetta anche al coniuge separato o divorziato, però con alcune specificazioni. Hanno accesso, oltre al coniuge e alla parte unita civilmente, anche il coniuge separato; nonche il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno di divorzio, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovamente matrimonio dopo il divorzio, le quote che spettano al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal tribunale. Ma quando il coniuge passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti.  A seguito di sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione l’Inps ha chiarito che il coniuge separato, anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti , è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti. Per la cassazione il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità presuppone che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge sia titolare dell’assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto. Secondo l’istituto previdenziale (messaggio n. 16106/2009) anche la corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione esclude il diritto del coniuge divorziato ad ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità (conforme Cass., n. 22434/2018).  Se l’ex coniuge prima del decesso ha contratto nuovo matrimonio  e quindi il coniuge divorziato concorre nel diritto alla reversibilità con il coniuge superstite competerà unicamente al tribunale attribuire due diverse quote di pensione, tenendo presente la durata dei rispettivi periodi di matrimonio. Anche il periodo di convivenza prematrimoniale vale ai fini del calcolo dell’esatta quota spettante. Questo quanto stabilito dalla Cassazione con le sentenze n. 2471, 15148 e 15164/2003, 23670/2011, 10391/2012, 6019 e 14793/2014. In caso di concorso con i figli superstiti, al coniuge superstite (anche se divorziato), o anche ai coniugi, è riservata l’aliquota del 60%. Se c’è concorso, invece, con genitori ovvero fratelli o sorelle dell’assicurato o del pensionato, il coniuge superstite avente diritto, anche se divorziato, esclude sia gli uni che gli altri dal diritto alla pensione. Con il msg. n. 5171/2016 l’Inps ha anche precisato che a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, ecc.) il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge (L. n. 76/2016). Con la sentenza n. 24694/2021, la Cassazione ha stabilito che la norma non può essere applicata retroattivamente.