Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 102 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

02/09/2024 - BONUS ASSUNZIONI GIOVANI UNDER 35

Assunzioni con contratto a tempo indeterminato di giovani under 35. Ora si attende il decreto attuativo e l'autorizzazione UE. Tra gli obiettivi del decreto Coesione, è presente anche quello dell'incrementazione dell’occupazione giovanile stabile con delle misure agevolative volte ai datori di lavoro privati. Si attende il decreto attuativo del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che dovrebbe arrivare entro il 5 settembre. Inoltre ulteriore vincolo è rappresentato dall'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art.108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Decreto Coesione 60/2024 convertito dalla legge 95/2024, all’articolo 22 “Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati”, prevede: un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. I contratti devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma non devono riguardare personale dirigenziale; rapporti di lavoro domestico; rapporti di lavoro di apprendistato (mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio). Sono compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Ci sono comunque altri requisiti per i lavoratori assunti. Alla data dell’assunzione non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età (fino a 34 anni e 364 giorni sono ammessi); non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato a meno che non siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito parzialmente del beneficio medesimo. L’esonero è riconosciuto in misura integrale (esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali), con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, o di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL). Da tenere presente che il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 7 e poste da quest’ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027. Il comma 4 specifica che l’esonero contributivo in oggetto spetta altresì con riferimento ai lavoratori che, alla data dell’assunzione, siano stati occupati già a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, che abbia beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo. Il comma 5 esclude dall’esonero contributivo i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi , nella medesima unità produttiva interessata dall’assunzione. L’esonero contributivo in oggetto spetta altresì con riferimento ai lavoratori che, alla data dell’assunzione, siano stati occupati già a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, che abbia beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo. Sono esclusi dall’esonero contributivo i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi , nella medesima unità produttiva interessata dall’assunzione. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per il quale è stato riconosciuto l’esonero in esame, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione oggetto dell’esonero, comporta la revoca di quest’ultimo e il recupero del beneficio già fruito. non si tiene conto della revoca nel calcolo del periodo residuo di fruibilità da parte di un altro datore di lavoro. Il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a: 34,4 milioni di euro per l’anno 2024, 458,3 milioni per l’anno 2025, 682,5 milioni per l’anno 2026 e 254,1 milioni per l’anno 2027. Il decreto ministeriale in oggetto deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Viene inoltre esplicitato che  l’esonero contributivo non determina alcun effetto sulla misura dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.