Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 143 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

11/09/2024 - LAVORO A TURNI, COME FUNZIONA IL RIPOSO COMPENSATIVO E SETTIMANALE

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione (sezione lavoro, data: 27 agosto 2024, numero 23164): il riposo è compensativo anche se non si supera l'orario di lavoro contrattuale. Il riposo compensativo va assicurato  non solo quando viene superato l'orario di lavoro contrattuale  complessivo ma anche per recuperare energie dopo un turno particolarmente gravoso. Inoltre questo non incide sul diritto al giorno di riposo settimanale. Il tema è stato affrontato poco tempo fa dalla Corte di Cassazione nella sentenza 23164 del 27 agosto 2024. Con la già citata sentenza della Corte di Cassazione, è stata affronta una controversia riguardante il diritto degli infermieri turnisti a ricevere una maggiorazione salariale per i giorni successivi ai turni notturni. Il caso specifico coinvolgeva un'infermiera dell'ASL Napoli 3 Sud, che ha chiesto il riconoscimento della maggiorazione prevista dal contratto collettivo per i turnisti anche per i giorni successivi ai turni notturni. La Corte d'Appello di Napoli, confermando la decisione del Tribunale di Torre Annunziata, ha stabilito che la giornata successiva al turno notturno di 12 ore doveva essere considerata come un giorno di riposo compensativo, durante il quale la lavoratrice non era tenuta a prestare servizio e quindi aveva diritto alla maggiorazione retributiva prevista dall'art. 44 del CCNL del 1995. Il tema centrale della sentenza riguarda la differenza tra riposo settimanale e riposo compensativo. L'azienda sanitaria in questione ha sostenuto che, poiché la lavoratrice non aveva superato le 36 ore settimanali previste dal contratto, il giorno successivo al turno notturno non poteva essere qualificato come riposo compensativo, ma piuttosto come un secondo giorno di riposo settimanale. La Corte, però, ha respinto questa tesi, evidenziando che il riposo compensativo non è necessariamente legato al superamento dell'orario settimanale, ma può essere giustificato dalla particolare gravosità del turno, in questo caso notturno e della durata di 12 ore. La decisione si fonda sull'art. 26 del CCNL del 1999, che prevede la necessità di adeguati periodi di riposo tra un turno e l'altro per garantire il recupero psico-fisico del lavoratore. Il principio di diritto sancito dalla Cassazione stabilisce dunque  che il riposo compensativo spetta non solo quando viene superato l'orario settimanale contrattuale, ma anche quando il lavoratore ha svolto un turno particolarmente gravoso, come un turno notturno di ben 12 ore. In tali casi, il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo compensativo,  per il quale va riconosciuta l'indennità giornaliera prevista dal contratto collettivo.