01/12/2016 - TASI: VERSAMENTO DEL SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE
Entro il 16 dicembre 2016 va versato il saldo della TASI 2016. Si ricorda che l’abitazione principale è esente. Per calcolare l'ammontare dovuto occorre visionare le delibere comunali che risultano pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28 ottobre 2016. In mancanza si farà riferimento alle aliquote e alle detrazioni previste per il 2015. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili. Per determinare la TASI occorre prima di tutto calcolare la base imponibile, che è il valore che si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori: 160: categoria A (tranne A/10), C/2 C/6 C/7; 80: categoria A/10 e D/5; 140: categoria B, C/3, C/4 e C/5; 55: categoria C/1; 65: D (tranne D/5). La TASI si può versare con modello F24 , arrotondando gli importi all'unità di euro. I codici tributo da utilizzare sono: 3958: abitazione principale e relative pertinenze; 3959: fabbricati rurali ad uso strumentale; 3960: aree fabbricabili; 3961: altri fabbricati. Si ricorda, inoltre, che per i fabbricati di interesse storico artistico, e per quelli inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, la base imponibile va ridotta al 50%; per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato. Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale/commerciale all'1.1 dell'anno di imposizione. Per l'unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta (figlio o genitore) è prevista una riduzione della base imponibile del 50%. L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che: il contratto sia registrato; il comodante: possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso situata nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato; risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Dal 2016, gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, sono soggetti all'aliquota TASI stabilita dal comune ridotta del 25%.