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03/10/2024 - CHIARIMENTI DEL MINISTERO SUL PREPOSTO SICUREZZA SUL LAVORO

L'Interpello numero 4 del 2024 della Commissione Sicurezza del Ministero del lavoro ha esposto la corretta interpretazione dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 sul tema del preposto alla sicurezza, in seguito alle modifiche apportate dalla Legge n. 215/2021. Il quesito era stato sollevato dalla Camera di Commercio di Modena e riguarda la figura del "preposto" nei contratti di appalto o subappalto. I principali quesiti posti alla commissione sono: Obbligatorietà della figura del preposto: Se è sempre obbligatorio avere un preposto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori indipendenti, ciascuno responsabile del proprio compito, senza funzioni di coordinamento reciproco; Individuazione del preposto: Se il preposto deve essere fisicamente presente presso il committente o può essere un responsabile esterno, come un project manager, che non si reca sul luogo di lavoro; Unico lavoratore: Se è obbligatorio nominare un preposto anche in attività svolte da un solo lavoratore. La Commissione all'interno documento ribadisce che: Il ruolo del preposto è considerato essenziale per garantire la sicurezza sul lavoro e la sua nomina è sempre obbligatoria in regime di appalto o subappalto; Il datore di lavoro non può fungere da preposto se non come "extrema ratio", ovvero solo in situazioni di minima complessità organizzativa; Se l'attività è svolta da un solo lavoratore, il datore di lavoro assume le funzioni di preposto; Il preposto deve essere fisicamente presente sul luogo di lavoro per adempiere efficacemente ai propri compiti; non può essere un responsabile esterno che non visita il sito. L'interpello inoltre evidenzia che proprio in vista del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi. Per concludere, è sempre obbligatorio nominare un preposto nelle attività in appalto o subappalto, e tale figura deve essere in grado di svolgere concretamente i propri compiti sul posto di lavoro.  Il preposto è una figura chiave nella gestione della sicurezza sul lavoro, così come prevede il Decreto Legislativo 81/2008. I suoi compiti sono definiti principalmente nell'articolo 19 , e si concentrano sulla vigilanza e sul controllo dell'attività lavorativa, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza. Ecco un dettaglio delle sue responsabilità principali: Sovrintendere all'attività lavorativa; Intervenire in caso di non conformità; Segnalare i pericoli; Formare e informare; Sospendere l'attività in casi di gravi non conformità alle regole di sicurezza.