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08/10/2024 - IVA AL 5% PER I CORSI RELATIVI ALLE ATTIVITA' SPORTIVE INVERNALI

Disciplina IVA per i corsi di operatori e enti dello sport, ecco cosa prevede il decreto omnibus convertito in legge e precisazioni su esenzione o fuori campo IVA. La legge di conversione del DL Omnibus approvata dal Parlamento e ora attesa in GU, confermata la novità per l'IVA agevolata dei corsi tenuti da enti che operano nello sport. L'articolo 5, commi che vanno dal primo al terzo con Modifiche alla disciplina in materia di IVA  (erogazione di corsi di attività sportiva invernale) prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento in esame quindi dal 10 agosto 2024, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5 per cento per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, e a condizione che tali attività non siano esenti da IVA. In particolare, si prevede l’assoggettamento all’aliquota IVA del 5 per cento dell’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto. La norma precisa che fino al 1° gennaio 2025, data di applicazione del regime di esenzione IVA per le prestazioni in argomento, la disposizione in esame si applica alle suddette prestazioni, sempreché queste non rientrino tra quelle fuori campo IVA. La relazione al decreto evidenzia che l'applicazione dell'aliquota IVA al 5 per cento per i corsi di attività sportiva e fisica invernali, si applica qualora le stesse prestazioni non siano comprese in un regime di esenzione ovvero, fin quando applicabile, in un regime di esclusione dall'imposta. La stessa relazione evidenzia anche che sotto il profilo soggettivo, i corsi devono essere impartiti dai soggetti iscritti in appositi albi nazionali e regionali disciplinati da apposite disposizioni. Il riferimento agli albi è stato utilizzato per meglio delimitare tale ambito soggettivo.  Oggettivamente, la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5 per cento rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali lo sci, lo snowboard, lo slittino, ecc. In conclusione, si chiarisce che il riferimento alla forma "organizzata" va intesa come formula residuale nella quale sono inquadrabili anche i soggetti che operano in forma associata con scopo di lucro. Così facendo la norma che prevede l'imponibilità ad aliquota ridotta si applica sia agli individui sia ai soggetti, come associazioni e società, che operano con finalità lucrative.