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16/10/2024 - REGIME FORFETTARIO PROFESSIONISTI, NOVITA' ANCHE CON LAVORO DIPENDENTE

Il disegno di legge in tema di lavoro ribattezzato Collegato lavoro, approvato dalla Camera non molti giorni fa introduce significative deroghe all'applicazione del regime forfetario, permettendo l'accesso a questo regime anche a professionisti e lavoratori autonomi che, in determinate condizioni, lavorano per lo stesso datore di lavoro come dipendenti. Da ricordare che il regime forfetario, disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e modificato dalla legge di bilancio 2023, offre una tassazione ridotta con un'aliquota del 15% e una gestione fiscale semplificata agli operatori con partita IVA sotto una certa soglia di fatturato e ordinariamente non è applicabile a chi svolge anche attività di lavoro dipendente. L'art 17 del DDL  prevede la possibilita di essere contestualmente lavoratori dipendenti part-time ( con contratti che prevedabbotra il 40% e il 50% dell'orario pieno) e lavoratori autonomi  in  regime forfetario. Questo derogando al divieto previsto dall'articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge n. 190/2014: tale divieto  preclude infatti l'accesso al regime forfetario per svolge attività in cui vi siano rapporti di lavoro dipendente  in corso o siano intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta. La nuova  norma si rivolge in particolare a: persone fisiche iscritte ad albi o repertori professionali che esercitano attività libero-professionali; lavoratori autonomi non iscritti ad albi o repertori professionali purche il rapporto sia regolato da specifiche intese realizzate ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 138/2011 attraverso contratti collettivi a livello aziendale o territoriale. Per quanto riguarda i requisiti: il numero dei dipendenti del datore di lavoro  deve essere superiore a 250 e il tetto  viene calcolato al 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati i contratti di lavoro autonomo e subordinato. La norma specifica inoltre che  il lavoratore autonomo deve avere un domicilio professionale diverso da quello del datore di lavoro, e che non ci deve essere sovrapposizione tra le attività autonome e subordinate in termini di orario, giorni di lavoro e modalità della prestazione. Viene anche previsto che  per garantire la validità dei contratti autonomi contestuali a quelli subordinati, i primi  devono essere certificati dagli organi di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003, tra cui: enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livellonazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismibilaterali a competenza nazionale; direzioni provinciali del lavoro e le province; università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie,esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale della tutela  delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le  proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali cheabbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero; consigli provinciali dei consulenti del lavoro, esclusivamente per i contratti di   lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento.