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23/10/2024 - TASSI INTERESSE E SANZIONI INAIL

Anche l'INAIL adegua i tassi di interesse sulla rateazione dei premi e per sanzioni civili al nuovo Tasso Ufficiale del TUR, fissato dalla Banca Centrale Europea al 3,40%. Dopo il  nuovo  taglio  del tasso ufficiale di sconto fissato dalla BCE  pari al 3,40% anche lINAIL , dopo l'INPS,  reegolarizza i propri tassi di interesse per la rateazione dei premi e la misura delle sanzioni, con applicazione a partire dal 23 ottobre 2024. L'istituto di assistenza contro gli infortuni ne dà notizia tramite la circolare 32 del 22 settembre 2024. Viene stabilito che a decorrere dal 18 settembre  scendono al : 9,40%, il tasso di  interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e al 8,90%, la misura delle sanzioni civili. La circolare ricorda che restano invariati gli interessi  per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di  ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla  data di presentazione dell’istanza. La circolare precisa che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto: al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5  punti. In tale ipotesi la misura della sanzione è pari al 8,90%; al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse dell’Eurosistema senza ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di  contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, in misura pari al 3,40%. In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli  enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei  contributi o premi il datore di lavoro è tenuto: al pagamento di una sanzione civile pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, purche il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.  (8,90%); al pagamento  della sanzione civile è pari al tasso di interesse  dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti, (10,90%= 3,40% +7,5%). La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi  non corrisposti entro la scadenza di legge. Nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.