02/12/2016 - L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ CON BENEFICIO D’INVENTARIO NON EVITA PENDENZE FISCALI
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non evita le pendenze fiscali del defunto, questo è quanto ha affermato la Corte Suprema con la sentenza n. 23019 dell’11 novembre 2016. Nello specifico, un erede, a cui veniva notificata una cartella di pagamento per omessa impugnazione di taluni avvisi di accertamento, ai fini Irpef, per gli anni dal 1983 al 1985, emessi a carico del de cuius, eccepiva l’illegittimità della cartella, in quanto l’ufficio non aveva considerato che egli aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario e, quindi, non poteva essere considerato obbligato verso l’Erario per tutte le somme pretese in forza di obbligazioni alle quali egli era del tutto estraneo. L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, osserva la Corte, in linea con la giurisprudenza consolidata, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverossia al di là dei beni lasciati dal de cuius. Di conseguenza, è legittima la cartella di pagamento emessa nei confronti dell’erede, salvo il diritto di costui a procedere al pagamento solo nei limiti dell’attivo ereditario. Gli effetti principali dell’accettazione con beneficio d’inventario sono l’acquisto dell’eredità e la limitazione di responsabilità (articolo 490, comma 1). L’erede diviene cioè titolare di due masse patrimoniali distinte: quella dei beni personali, riservata alla soddisfazione dei soli creditori personali, e quella dei beni ereditari aggredibile da ogni creditore, anche se, nel concorso tra creditori personali ed ereditari, questi ultimi “hanno preferenza”. Si realizza così un fenomeno di autonomia patrimoniale imperfetta, in quanto sussiste una parziale permeabilità tra i due patrimoni in favore dei creditori personali, che nel concorso con i creditori ereditari sono posposti, ma non esclusi. L’erede con beneficio d’inventario succede nei rapporti giuridici del defunto, sia attivi che passivi, e quindi assume la stessa posizione di debitore che era del defunto. L’erede con beneficio d’inventario succede nei rapporti giuridici del defunto, sia attivi che passivi, e quindi assume la stessa posizione di debitore che era del defunto. L’articolo 490, comma 2, n. 2, prevede, tuttavia, tra gli effetti del beneficio d’inventario, che “l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti”. L’erede beneficiato, in buona sostanza, succede nei debiti del de cuius, ma gode del beneficio della responsabilità limitata (ammessa dall’articolo 2740, comma 2).