11/11/2024 - DETRAZIONE FIGLI NEL DDL DI BILANCIO, LIMITI PER GLI EXTRACOMUNITARI
Detrazioni per familiari a carico non accettate ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro UE se i familiari non risiedono in Italia. La modifica introduce il comma 2-bis all’articolo 12 del TUIR, che stabilisce che i contribuenti extra-UE o SEE non potranno beneficiare delle detrazioni per familiari residenti all’estero. Lo scopo della norma è quello di limitare il beneficio fiscale alle famiglie di cittadini italiani o comunitari, arginando così l’accesso agli sconti fiscali i per i residenti extra-UE/SEE. Momentaneamente, l’art. 12 del TUIR concede le detrazioni per carichi familiari ai residenti fiscali in Italia, indipendentemente dalla loro cittadinanza, purché il nucleo familiare rientri nei requisiti stabiliti. Ai non residenti, invece, queste detrazioni sono precluse, in base a quanto stabilito dall’art. 24 comma 3 del TUIR, che limita l'accesso ai benefici fiscali, poiché la loro capacità contributiva è parziale e legata ai soli redditi prodotti in Italia. La nuova stretta tocca solo i contribuenti extra-UE/SEE con familiari non residenti in Italia. Mentre, i cittadini europei e di Paesi dello Spazio Economico Europeo, come Norvegia, Islanda e Liechtenstein, continuerebbero a beneficiare delle detrazioni, così come coloro che possiedono la doppia cittadinanza italiana e straniera. Per fare un esempio un cittadino britannico, svizzero o moldavo che risiede fiscalmente in Italia, con familiari a carico residenti all’estero, non potrà più beneficiare di queste detrazioni, mentre se i familiari risiedono in Italia, la detrazione resta accessibile. Un’eccezione riguarda i “non residenti Schumacker,” cioè, i contribuenti stranieri che producono almeno il 75% del loro reddito in Italia. Questi, pur non residenti, hanno una capacità contributiva equiparata a quella di un residente per cui mantengono il diritto alle detrazioni. Per chi possiede la cittadinanza italiana o di un Paese UE/SEE e ha una doppia cittadinanza,poiché resta in vigore il diritto alle detrazioni per carichi familiari, indipendentemente dalla residenza dei familiari. Tale modifica solleva vari interrogativi sulla compatibilità con i Trattati contro le doppie imposizioni, soprattutto riguardo il principio di non discriminazione previsto dall’art. 24 § 1 del modello OCSE. Questo principio vieta discriminazioni fiscali basate sulla nazionalità; tuttavia, in questo caso, il limite alle detrazioni si fonda proprio su tale criterio, con potenziali criticità legate alla disparità di trattamento. L'Italia, infatti, ha stipulato convenzioni fiscali con vari Stati, che tutelano il diritto dei cittadini stranieri a godere di un regime fiscale equo rispetto ai cittadini italiani. L’introduzione di questa norma potrebbe quindi causare un aumento dei contenziosi fiscali e delle impugnazioni presso le autorità competenti, sia nazionali che europee. Gli stranieri esclusi potrebbero appellarsi al principio di non discriminazione sancito dalle convenzioni OCSE e UE. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE tende a giustificare trattamenti fiscali differenziati per residenti e non residenti. Tuttavia, la discriminazione sulla base della cittadinanza potrebbe incontrare ulteriori e maggiori resistenze.Tra le varie eccezioni al principio di non discriminazione rientrano i trattati siglati con Paesi come Australia e Nuova Zelanda, che prevedono già alcune limitazioni in merito alla reciprocità fiscale, e quindi potrebbero adattarsi meglio a questa nuova modifica.