21/11/2024 - BONUS NATALE, CHIARIMENTI E SCADENZE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
Il Ministero dell'economia ha pubblicato una serie di chiarimenti in tema di Bonus NATALE da 100 euro rivolto in particolare ai dipendenti pubblici. Da segnalare che la domanda va presentata attraverso la piattaforma NOI PA entro il 22 novembre alle ore 12 per i dipendenti con partita stipendiale gestita da per i dipendenti della sanità all'azienda datrice di lavoro entro il 27 novembre. Per avere diritto al bonus, il lavoratore richiedente deve avere un reddito complessivo non superiore a €28.000 per l'anno 2024, ferma la presenza degli altri requisiti previsti dal DL 113/2024 e dal successivo DL 167/2024.I titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non possono essere beneficiari del bonus (art. 50 TUIR). Il bonus verrà erogato nel mese di dicembre 2024, insieme alla tredicesima mensilità. L'indennità è rapportata al periodo di lavoro nell'anno d'imposta 2024. Ai fini del computo del periodo di lavoro, si tiene conto dei giorni per i quali spetta il bonus, che coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Il sistema NoiPA parametrerà l'indennità alle mensilità lavorate nell'anno (saranno presi in considerazione tutti i mesi nei quali il dipendente ha prestato servizio per almeno una giornata lavorativa). In sede di conguaglio fiscale, nella mensilità di febbraio 2025, il sostituto di imposta potrà recuperare in tutto o in parte l'indennità a seguito della verifica dell'ammontare del reddito effettivamente percepito e del periodo di lavoro effettivamente svolto. Ulteriore verifica sarà espletata dall'Agenzia dell'Entrate in sede di dichiarazione dei redditi. L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Per richiedere il bonus basta avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Se anche il convivente è in possesso dei requisiti per richiedere il bonus, la domanda potrà essere effettuata da uno solo degli aventi diritto. Si precisa che per convivente si intendono i conviventi di fatto, a norma dell'art. 1, commi 36 e 37, della l. n. 76/2016, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. La norma inoltre non prevede esclusioni per i lavoratori legalmente ed effettivamente separati o divorziati, fermi restando gli altri requisiti per richiedere l'indennità. Ai fini del riconoscimento del bonus è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato), così come nessuna riduzione del bonus è prevista in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro. Qualora il lavoratore, pur avendo diritto all'indennità, non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta, lo stesso può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025. Il bonus in questione non viene erogato automaticamente dal datore. I lavoratori devono fare esplicita richiesta al sostituto di imposta, a seconda delle modalità da quest'ultimo indicate. In caso di mancata presentazione della domanda, sarà possibile fruire del bonus tramite la dichiarazione dei redditi nel 2025. L'ccesso all'area privata del Portale NoiPA è possibile esclusivamente con SPID, CIE e CNS e all'App NoiPA esclusivamente con SPID e CIE. Anche i supplenti brevi e saltuari possono richiedere il bonus, se soddisfano le condizioni contemplate dall'art. 2-bis del d.l. n. 113/2024 e le modificazioni previste dall'art. 2, comma 1 del DL 167 del 2024. Si segnalano, a tal proposito, anche le indicazioni riportate nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10/10/2024.