09/12/2024 - PREPOSTO SICUREZZA SUL LAVORO, LE REGOLE
L'Interpello numero 4/2024 della Commissione Sicurezza del Ministero del lavoro ha fornito la corretta interpretazione dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 sul tema del preposto alla sicurezza, in seguito alle modifiche apportate dalla Legge n. 215/2021. Il quesito sollevato dalla Camera di Commercio di Modena cui è stato risposto con interpello n. 4 riguardava la figura del "preposto" nei contratti di appalto o subappalto. I principali quesiti posti alla commissione sono: L'obbligatorietà della figura del preposto, se è sempre obbligatorio avere un preposto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori indipendenti, ciascuno responsabile del proprio compito, senza funzioni di coordinamento reciproco; L'individuazione del preposto, se il preposto deve essere fisicamente presente presso il committente o può essere un responsabile esterno, come un project manager, che non si reca sul luogo di lavoro; L'unico lavoratore, se è obbligatorio nominare un preposto anche in attività svolte da un solo lavoratore. Con l'interpello numero 7 del 28 novembre si risponde invece in tema di tempistiche dell'aggiornamento professionale del preposto, alla luce delle modifiche normative. La Commissione nel documento ribadisce che: il ruolo del preposto è considerato essenziale per garantire la sicurezza sul lavoro e la sua nomina è sempre obbligatoria in regime di appalto o subappalto; il datore di lavoro non può fungere da preposto se non come "extrema ratio", ovvero solo in situazioni di minima complessità organizzativa; se l'attività è svolta da un solo lavoratore, il datore di lavoro assume le funzioni di preposto; il preposto deve essere fisicamente presente sul luogo di lavoro per adempiere efficacemente ai propri compiti; non può essere un responsabile esterno che non visita il sito. L'interpello chiarisce che proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi. Per concludere, è sempre obbligatorio nominare un preposto nelle attività in appalto o subappalto, e tale figura deve essere in grado di svolgere concretamente i propri compiti sul posto di lavoro. Il preposto è una figura centrale nella gestione della sicurezza sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008. I suoi compiti sono definiti principalmente nell'articolo 19 , e si concentrano sulla vigilanza e sul controllo dell'attività lavorativa, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza. Con due interpelli successivi, il numero 6 di ottobre e il numnero numero 7 di novembre 2024 la Commissione sicurezza ha anche chiarito la tempistica dell'aggiornamento obbligatorio a cui è soggetto il preposto. In particolare nell'interpello 7 datato 28 novembre 2024 la Commissione ribadisce quanto già esplicitato nell’interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 e pertanto, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non è ancora stato deliberato. In attesa di tale provvedimento l'obbligo di formazione resta fermo alla cadenza quinquennale "con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.