Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 83 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

10/12/2024 - BONUS NATALE PER LAVORATORI CHE NON HANNO LA TREDICESIMA

Le possibili soluzioni per l'erogazione del Bonus Natale a operai edili, lavoratori intermittenti e operai agricoli OTD. Sempre necessaria la richiesta con autocertificazione. Il Bonus Natale è un importo una tantum di 100 euro esente IRPEF, introdotto con il Dl 113/2024 e successivamente modificato con il Dl 167/2024. È destinato ai lavoratori subordinati con figli e con reddito inferiore a 28 mila euro e per la norma è generalmente erogato insieme alla tredicesima mensilità. Tuttavia, alcune categorie che non ricevono la tredicesima a dicembre. Per tale motivo si sono generati dubbi operativi. Le categorie interessate sono: Lavoratori con contratto a chiamata e lavoratori con rateo di tredicesima mensile ai quali la gratifica natalizia viene distribuita mensilmente; Operai del settore edile che ricevono la gratifica natalizia tramite una maggiorazione sulla retribuzione versata dalla Cassa Edile; Operai agricoli a tempo determinato (OTD): per i quali la tredicesima è inclusa nel terzo elemento retributivo previsto dal contratto collettivo. Vediamo le soluzioni operative proposte da esperti in materia di consulenza di lavoro. Chi non riceve la tredicesima a dicembre può comunque ricevere il Bonus Natale, nei seguenti modi: attraverso cedolino aggiuntivo durante il periodo natalizio per indicare chiaramente l’erogazione del bonus; attraverso anticipo  con la busta paga di  novembre 2024 o dicembre, come suggerito dai Consulenti del Lavoro, che sconsigliano invece l'utilizzo della busta paga di gennaio; attraverso compensazione con le imposte con la dichiarazione dei redditi successiva, in caso di mancata erogazione diretta.  Per gli operai edili  che ricevono la gratifica tramite Cassa edili, viene sottolineato come  nulla vieta "che il datore di lavoro possa comunque procedere all’erogazione dell’indennità anche agli operai posto che comunque nel mese sta procedendo all’accantonamento della retribuzione dovuta a tale titolo e posta dal CCNL a suo carico anche se materialmente erogata dalla Cassa edile. Pertanto, in presenza degli altri requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Dl 113/2024 potrà essere riconosciuta l’indennità al pari degli altri lavoratori. Naturalmente, il lavoratore dovrà tenere conto ai fini dei requisiti in parola del reddito di lavoro dipendente conseguito dalla Cassa edile nel corso del periodo d’imposta”. Condividono questa soluzione alcune casse edili  locali anche se la cassa Edile nazionale non si  è espressa ufficialmente. Da evidenziare anche che in ogni caso il lavoratore deve fare richiesta scritta di erogazione con una autocertificazione sul possesso dei requisiti.