Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 70 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

11/12/2024 - ALLUVIONE 2023, NUOVA PROROGA INPS AL 17 MARZO 2025

La riduzione contributiva è in attesa di conferma dall'UE: l'INPS proroga di nuovo la scadenza per i territori alluvionati. Con il recente Messaggio (n. 4156) del 9 dicembre 2024 l'INPS ha comunicato una ulteriore sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali datori di lavoro agricoli che operano nelle aree di Emilia Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali nel 2023, specificate nell'Allegato 1 del Decreto-Legge n. 61 del 1° giugno 2023, per i periodi contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. La nuova scadenza è fissata al 17 marzo 2025. È importante prestare attenzione al fatto che l'agevolazione non si applica ai datori di lavoro con sedi in zone alluvionate che rientrano anche nei territori montani o svantaggiati specificati dal Decreto-Legge n. 61/2023. Questo per evitare sovrapposizioni con altre misure di sostegno già in vigore per quelle zone. I datori di lavoro non devono presentare alcuna richiesta formale per beneficiare del differimento dei pagamenti. L'istituto comunicherà direttamente ai soggetti interessati tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, accessibile attraverso il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. In caso di mancato pagamento entro questa data, si applicheranno automaticamente le sanzioni previste dalla Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, articoli 116, commi 8 e Già con il messaggio 3013 del 12 settembre 2024 Inps aveva comunicato la proroga della scadenza del 16 settembre al 16 dicembre per l'attesa conferma da parte della commissione Europea sulla compatibilità dei sostegni con il sistema di aiuti comunitario. I datori di lavoro agricoli, operanti nelle zone indicate all’allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, (sono territori colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023), tra cui: in Emilia-Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; in Toscana: Arezzo, Siena, Grosseto; nelle Marche: Pesaro, Ancona.  I datori di lavoro agricoli con sede in questi territori potranno beneficiare della proroga senza dover presentare alcuna istanza.  Come già detto verranno informati attraverso il servizio di "Comunicazione Bidirezionale" disponibile nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente". Resta fermo che  il mancato pagamento entro la nuova scadenza del 16 dicembre 2024 comporterà l’applicazione di sanzioni civili, come previsto dalla normativa vigente.