09/12/2016 - SE IL FISCO NON VIENE INFORMATO LA NOTIFICA PRESSO IL VECCHIO INDIRIZZO E’ LEGITTIMA
Se l’ufficio finanziario non viene informato è legittima la notifica presso il vecchio indirizzo. Di fatto, l’ufficio finanziario non è tenuto a ricercare il contribuente fuori dal suo ultimo domicilio, mentre è onere di quest’ultimo segnalare all’amministrazione finanziaria eventuali trasferimenti. La disciplina della notifica degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere tale ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, per cui il mancato adempimento, originario o successivo, di questa comunicazione legittima l’ufficio a eseguire le notifiche all’ultimo domicilio fiscale noto. Non è illegittimo, quindi, il procedimento notificatorio, quando viene seguita una modalità più garantista per il destinatario. Questo è quanto ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza 23509 del 18 novembre 2016, ha rigettato il ricorso del contribuente, con conseguente condanna alle spese. Nello specifico, un contribuente presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale contro una cartella di pagamento, riguardante due avvisi di accertamento. Detti avvisi erano nel frattempo diventati definitivi perché, a suo tempo, non furono contestati, in quanto, a detta dell’interessato, mai ricevuti. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha accolto il ricorso del contribuente, in quanto l’ufficio non aveva provato la rituale notifica degli atti propedeutici. L’Agenzia delle Entrate si è appellata alla Commissione Tributaria Regionale che, accogliendo il gravame, ha dichiarato l’infondatezza della eccezione di nullità della notifica degli atti impugnati. In particolare, l’ufficio, secondo il giudice di secondo grado, aveva regolarmente documentato il tentativo di notifica, attraverso i messi comunali, nel luogo di residenza anagrafica del contribuente, mentre questi, pur avendone la possibilità, non aveva comunicato all’ufficio il trasferimento del proprio domicilio fiscale.