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13/01/2025 - LIMITATE LE DETRAZIONI FAMILIARI PER GLI EXTRACOMUNITARI

Detrazioni per familiari a carico negate ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro UE se i familiari non risiedono in Italia. La legge di bilancio 2025 prevede una altra limitazione per cui le detrazioni per familiari a carico non spettano più ai contribuenti che sono cittadini extracomunitari o comunque nono sono cittadini di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari , se questi ultii sono residenti all’estero.  La modifica introduce il comma 2-bis all’articolo 12 del TUIR,  e  stabilisce che: i contribuenti extra-UE o  extra SEE  non potranno beneficiare delle detrazioni per familiari residenti all’estero.  Momentaneamente, l’art. 12 del TUIR concede le detrazioni per carichi familiari ai residenti fiscali in Italia, indipendentemente dalla loro cittadinanza, purché il nucleo familiare rientri nei requisiti stabiliti. Ai non residenti, invece, queste detrazioni sono precluse, in base a quanto stabilito dall’art. 24 comma 3 del TUIR, che limita l'accesso ai benefici fiscali, poiché la loro capacità contributiva è parziale e legata ai soli redditi prodotti in Italia. Come già detto, la nuova stretta tocca solo i contribuenti extra-UE/SEE con familiari residenti all’estero. I cittadini europei e di Paesi dello Spazio Economico Europeo, quali Norvegia, Islanda e Liechtenstein, invece, continueranno  a beneficiare delle detrazioni, così come coloro che possiedono la doppia cittadinanza italiana e straniera. Per citare un esempio  un cittadino britannico, svizzero o  moldavo  che risiede fiscalmente in Italia, con familiari a carico residenti all’estero, npn potrà più beneficiare di queste detrazioni, mentre se i familiari risiedono in Italia, la detrazione resta accessibile. Eccezione fatta riguardo i “non residenti Schumacker,” ovvero i contribuenti stranieri che producono almeno il 75% del loro reddito in Italia. Questi, pur non residenti, hanno una capacità contributiva equiparata a quella di un residente  per cui mantengono il diritto alle detrazioni. Per chi possiede la cittadinanza italiana o di un Paese UE/SEE e ha una doppia cittadinanza  resta in vigore il diritto alle detrazioni per carichi familiari, indipendentemente dalla residenza dei familiari. Questa modifica suscita degli interrogativi sulla compatibilità con i Trattati contro le doppie imposizioni, soprattutto in merito al principio di non discriminazione previsto dall’art. 24  1 del modello OCSE. Questo principio vieta discriminazioni fiscali basate sulla nazionalità; in questo caso il limite alle detrazioni si fonda proprio su tale criterio, con potenziali criticità legate alla disparità di trattamento. L'Italia, infatti, ha stipulato convenzioni fiscali con vari Stati, che tutelano il diritto dei cittadini stranieri a godere di un regime fiscale equo rispetto ai cittadini italiani. L’introduzione di questa norma potrebbe  causare un aumento dei contenziosi fiscali e delle impugnazioni presso le autorità competenti, sia nazionali che europee. Gli stranieri esclusi potrebbero appellarsi al principio di non discriminazione sancito dalle convenzioni OCSE e UE. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE tende a giustificare trattamenti fiscali differenziati per residenti e non residenti. Tuttavia, la discriminazione sulla base della cittadinanza potrebbe incontrare maggiori resistenze. Tra le eccezioni al principio di non discriminazione rientrano i trattati  siglati con Paesi come Australia e Nuova Zelanda, che prevedono già alcune limitazioni in merito alla reciprocità fiscale, e quindi potrebbero adattarsi meglio a questa nuova modifica.