06/02/2025 - ISTRUZIONI INPS PER MEDICI E DOCENTI RIAMMESSI IN SERVIZIO DOPO LA PENSIONE
La circolare INPS numero 30 datata 30 gennaio 2025 illustra quali sono gli effetti contributivi e della sospensione delle pensioni per i dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), i dirigenti sanitari del Ministero della Salute e i docenti universitari di medicina e chirurgia, riammessi in servizio dopo il pensionamento per vecchiaia (non prima del 1 settembre 2023) fino al compimento del 72 anno di età. Le novità arrivano grazie alla legge del 23 febbraio 2024, numero 18, la quale ha modificato il decreto-legge del 30 dicembre 2023, numero 215 consentendo la riammissione in servizio dei professionisti sanitari già pensionati, su richiesta, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, entro il 31 dicembre 2025. I soggetti che scelgono di riprendere servizio devono optare tra mantenere il trattamento pensionistico o ricevere lo stipendio per il nuovo incarico. Se la scelta dovesse essere quella dello stipendio, la pensione verrebbe sospesa fino alla fine dell’incarico. Gli ex pensionati riammessi in servizio devono iscriversi alla Cassa che eroga la loro pensione e versare i contributi secondo le aliquote ordinarie: CPS: 32,65% (23,80% a carico del datore, 8,85% a carico del lavoratore); CTPS: 33,00% (24,20% a carico del datore, 8,80% a carico del lavoratore). Gli obblighi contributivi per trattamento di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) variano a seconda del tipo di contratto. Per la permanenza dell’iscrizione al Fondo Credito e gli obblighi per la NASpI, dopo il servizio, è possibile richiedere una quota aggiuntiva di pensione o un’indennità una tantum. I datori di lavoro devono trasmettere mensilmente i dati tramite il flusso Uniemens/ListaPosPA con specifici codici. Rimane fermo l'obbligo di correzione delle denunce non conformi indicando l’elemento V1, Causale 5 per correggere i dati comunicati in modo errato.