11/02/2025 - ASSEGNO UNICO 2025, ISEE DA RINNOVARE ENTRO IL 28 FEBBRAIO
Se i percettori di assegno unico non rinnoveranno entro il mese di febbraio l'Isee, da marzo riceveranno solo il minimo importo pari a 57,5 euro mensili per ciascun figlio a carico che non abbia più di 21 anni. A ricordarlo è l'INPS con la circolare 33 2025 nella quale ha fornito le istruzioni e le tabelle aggiornate degli importi sull'assegno unico universale per i figli a carico introdotto dal decreto legislativo n. 230/2021, rivalutate con l'ultima variazione (+ 0,8%). Viene ricordato di fare richiesta prima possibile della DSU ai fini dell'aggiornamento ISEE perchè si segnalano ritardi nella elaborazione da parte dell'INPS a causa delle numerose richieste per molte prestazioni sociali legate a questa certificazione. D'obbligo ricordare che la DSU può essere inviata direttamente dal sito INPS, dall'App oppure rivolgendosi a un patronato. All'interno della circolare viene chiarito che coloro che negli anni scorsi hanno presentato una domanda di Assegno unico e che non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia, non sono tenuti a presentarne una nuova in quanto l’INPS continuerà a erogarlo d’ufficio. In assenza di variazioni segnalate da l’Assegno unico e universale verrà erogato alle condizioni già in essere fino a febbraio 2025 mentre da marzo farà fede il nuovo isee 2023. Per tutti gli aventi diritto è necessario presentare una nuova DSU per l’anno 2025, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi spettanti dell’Assegno unico sulla base della propria situazione economica e in assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 l’importo dell’Assegno unico e universale sarà versato con gli importi minimi previsti. Va anche tenuto presente che se la DSU aggiornata viene presentata entro il 28 febbraio 2025, gli importi saranno adeguati già da marzo 2025, se la DSU aggiornata viene presentata entro il 30 giugno da quella data saranno erogati anche gli arretrati (marzo-giugno), in mancanza di aggiornamento dopo quella data si continuera a ricevere l'assegno con importo minimo. L' ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e che sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema ISEE, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’ISEE. E' quindi consigiabile affrettarsi. In alcuni casi è necessario modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e/o presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Si tratta in particolare dei casi di: nascita di figli; variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio; variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni); modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori; criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori; variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021; variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore. In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale o che hanno presentato domanda risultata respinta o decaduta, rinunciata o revocata, devono presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale. Possono essere utilizzati vari canali, tra cui, portale web dell’Istituto, se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); Contact Center Integrato, contattando il numero verde (gratuito da rete fissa), oIstituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. Da ricordare che per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto dal mese di marzo dello stesso anno o se la presentazione avviene dopo il 30 giugno la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda.