Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 145 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

12/02/2025 - FRINGE BENEFIT, COMUNICAZIONE INPS ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Con il messaggio INPS numero 509 datato 11 febbraio 2025 l'Istituto fornisce come ogni anno le indicazioni aggiornate sulla trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nell'anno di imposta 2024, questo ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche. Le comunicazioni dovranno essere inviate all'INPS entro il 28 febbraio 2025. L'istituto ricorda che all’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), viene stabilito che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Oltre alla retribuzione corrisposta in danaro sono da ricomprendere, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione. I datori di lavoro dovrano  trasmettere esclusivamente in modalità telematica all’Istituto i dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option  nel 2024 al personale cessato dal servizio nel corso dello stesso anno ed in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta,  per dare modo di trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria i flussi delle certificazioni uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti. La scadenza, come già anticipato, è fissata al  28 febbraio 2025. Per l’invio dei dati deve essere utilizzata l'apposita applicazione , disponibile sul sito istituzionale inps. Il menù della pagina web, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni: acquisizione di una singola comunicazione; gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti; ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare; visualizzazione del manuale di istruzioni. Il messaggio ribadisce che i flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Questi flussi saranno, comunque, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2025, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.