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17/02/2025 - DIMISSIONI DI FATTO, QUAL E' LA PROCEDURA PER IL 2025?

La Legge numero 203/2024 (Collegato Lavoro) ha introdotto una nuova e specifica disciplina per la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di assenza ingiustificata prolungata. L’articolo 19 della norma aggiunge il comma 7-bis all'articolo 26 del D.Lgs. 151/2015, stabilendo che il rapporto di lavoro si considera risolto quando il dipendente si assenta senza giustificazione per oltre 15 giorni (o per il termine previsto dal CCNL), salvo che riesca a dimostrare un'impossibilità oggettiva alla comunicazione dei motivi che giustificano tale assenza. A seguito dell'appena citata novità legislativa, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la nota numero 579/2025 per chiarire le modalità operative che il datore di lavoro deve seguire per formalizzare le dimissioni per fatti concludenti. La nota mette a conoscenza quali sono le indicazioni e il modello sulla comunicazione obbligatoria all'INL territoriale e sui controlli ispettivi per la convalida della risoluzione. In particolare si prevede che: il datore di lavoro verifichi l’assenza ingiustificata del lavoratore per oltre 15 giorni ( o oltre il termine del ccnl applicato) e invi una comunicazione all’INL competente utilizzando un modulo standard. L’INL svolgerà le relative verifiche entro 30 giorni per accertare la legittimità della risoluzione. In caso di assenza ingiustificata confermata, il rapporto si consideri sciolto senza diritto alla NASpI né all’indennità di preavviso. Il datore di lavoro dovrà verificare l’assenza ingiustificata del dipendente. Saranno conteggiati i giorni lavorativi, salvo diversa indicazione del CCNL applicato. Qualora l’assenza superasse i 15 giorni lavorativi o il termine previsto dal ccnl, si avvierà la procedura. Il datore di lavoro dovrà informare l’Ispettorato del Lavoro competente tramite il modello che è allegato alla nota INL 579/2025. L’azienda dovrà trasmette il modello con la causale “dimissioni”. La data di risoluzione che si  consiglia di riportare  è il sedicesimo giorno di assenza. L’INL ha 30 giorni per sentire il lavoratore. Se ritiene il silenzio giustificato, il recesso è inefficace e il rapporto può essere ricostituito.Il datore di lavoro redige il cedolino paga trattenendo le giornate di assenza, può trattenere l’indennità di mancato preavviso prevista dal CCNL. Non è dovuto il contributo di licenziamento.  Il lavoratore non deve presentare dimissioni telematiche né ha diritto di ripensamento.