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19/02/2025 - ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE LAVORO, ISTRUZIONI 2025

La legge di bilancio 2025 ha inserito delle novità volte a migliorare l’efficacia del sistema di welfare. Nel dettaglio: da un lato, sono stati ristretti i criteri per l'accesso alla NASpI (l'indennità di disoccupazione dei dipendenti) al fine di evitare abusi; contemporaneamente, si prevede l’ampliamento dei beneficiari e l’aumento dei sostegni economici per Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro per offrire un sostegno più equo e inclusivo per le famiglie e le persone in cerca di occupazione. Il 16 gennaio l'INPS ha pubblicato un messaggio di chiarimenti su quest'ultimo aspetto e il calendario dei prossimi pagamenti di ADI e SFL a gennaio. Con il messaggio 595 del 17 febbraio sono state fornite le date per febbraio 2025 e alcuni esempi pratici di calcolo. Le Modifiche all'Assegno di Inclusione (ADI) sono le seguenti: per iniziare c'e stato un incremento della soglia ISEE, che assa da 9.360 euro a 10.140 euro; un aumento del reddito familiare ammesso, da 6.000 euro a 6.500 euro e da 7.560 euro a 8.190 euro per nuclei con tutti i membri di età uguale o maggiore di  67 anni o con disabilità grave/non autosufficienza; un maggiore accesso per nuclei in affitto, la soglia di reddito familiare elevata a 10.140 euro per chi risiede in abitazioni in locazione (registrate nella DSU), un incremento dell'integrazione al reddito per affitti  Da 3.360 euro a 3.640 euro, un incremento massimo da 1.800 euro a 1.950 euro per nuclei con membri ≥ 67 anni o con disabilità. Sono previsti per il contributo economico del Supporto Formazione Lavoro: un innalzamento delle soglie economiche: ISEE e reddito familiare elevati da 6.000 euro a 10.140 euro; un incremento dell'importo mensile: Da 350 euro a 500 euro; una proroga della durata del contributo economico: Possibilità di estensione del limite massimo di 12 mesi per ulteriori 12 mesi, legata alla partecipazione a corsi di formazione, con erogazione del beneficio fino al termine del corso.  Le nuove tempistiche di pagamento per gennaio 2025 sono le seguenti: 15 gennaio, pagamento delle mensilità arretrate di ADI (competenza anteriore a gennaio 2025); 17 gennaio, pagamento di eventuali arretrati SFL e mensilità di dicembre 2024; 27 gennaio, pagamenti relativi a gennaio 2025, con applicazione delle nuove soglie e importi. Nel mese di febbraio, stando alle indicazioni fornite dall’Istituto con i Messaggi numero 4326 e numero 148,  i pagamenti del sussidio per la formazione e il lavoro  sono previsti: in caso di primo pagamento del sussidio, sabato 15 febbraio 2025; in caso di rinnovo mensile del sussidio (soggetti già beneficiari), giovedì 27 febbraio 2025.  Infine nel messaggio 595 2025  sono chiarite le modalità di attuazione per il caso di proroga della durata massima del Supporto per la formazione e il lavoro. La proroga del limite temporale del beneficio del SFL è applicabile, a partire dal 1 gennaio 2025, ai soli percettori del SFL che abbiano la misura in corso di fruizione e che alla scadenza dei dodici mesi risultino frequentare un corso di formazione non ancora terminato. In particolare il  messaggio precisa che la proroga prevista dalla legge di Bilancio 2025 non  si applica: ai beneficiari che abbiano terminato la fruizione delle dodici mensilità nel corso del 2024; ai beneficiari che, alla scadenza delle dodici mensilità fruite, dal 2025 risultino avere in corso delle iniziative di politica attiva, compresi i tirocini, diverse dalla frequenza di un corso di formazione, tenuto conto che l’articolo 1, comma 198, lettera c), n. 3), in argomento fa riferimento esclusivamente alla partecipazione a un corso di formazione. Per l’ampliamento delle mensilità di indennità di partecipazione fruibili, la procedura del SFL acquisisce dalla piattaforma SIISL le domanda in stato “accolta”, i cui beneficiari risultino frequentare un corso di formazione  che si concludano dopo la scadenza delle dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso  con  possibilità di avviarne uno successivo, anche nel caso in cui non siano decorsi i successivi dodici mesi di proroga.