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04/03/2025 - IMPATRIATI 2025, I REQUISITI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE

Nella risposta 55 del 28 febbraio 2025 l'Agenzia delle Entrate spiega come si possano definire i requisiti di elevata specializzazione o qualificazione previsti dal nuovo regime impatriati introdotto dall'articolo 5 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209. Il caso in questione riguarda un lavoratore marittimo che non possiede il titolo di istruzione superiore previsto dalla norma ma ritiene di poter accedere all'agevolazione sulla base dell’inquadramento professionale piuttosto che del titolo di studio. Egli ha conseguito il diploma presso un istituto nautico nel 2008, impiegato all'estero dal 2019 al 2024, e ha conseguito la Licenza per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT e certificazioni specialistiche richieste dall’ISPS Code,(International Ship and Port Facilities Security Code). Nel dettaglio si chiedeva conferma del fatto che: il requisito del possesso del titolo di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e la qualifica professionale. L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa di riferimento, che stabilisce che i lavoratori impatriati possono beneficiare della riduzione al 50% del reddito imponibile se soddisfano specifici requisiti, tra cui il possesso di un’elevata qualificazione o specializzazione. Gli appena citati requisiti sono definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i quali regolano il riconoscimento delle qualifiche professionali e delle professioni regolamentate. In particolare, il decreto legislativo n. 108/2012 prevede che un lavoratore sia considerato altamente qualificato se possiede: un titolo di istruzione superiore almeno triennale; una qualificazione professionale post-secondaria di durata simile; una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza nel settore specifico. L’Agenzia ha evidenziato che la verifica del possesso di tali requisiti , o della parificazione di altre qualifiche, è una valutazione tecnica che esula dalle sue competenze, spettando ad altre amministrazioni o enti di certificazione professionale.Per tale motivo, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di interpello, in quanto il quesito posto dall’Istante non riguarda un’interpretazione di norme fiscali ma richiede un accertamento di tipo tecnico sulla validità delle qualifiche professionali. In definitiva,  si conclude che l’onere di provare la sussistenza dei requisiti richiesti non ricade sull’Agenzia delle Entrate ma sul contribuente, che dovrà ottenere il riconoscimento della propria qualifica da parte degli enti competenti prima di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale.