Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 141 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

06/03/2025 - BONUS ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 35, ARRIVANO LIMITAZIONI NEL DECRETO

E' stato diffuso il testo bollinato del decreto ministeriale di attuazione della norma del Decreto coesione, il quale prevede un nuovo sgravio contributivo totale per l'assunzione di personale under 35 al primo contratto a tempo indeterminato. Inaspettatamente si applica una restrizione al testo normativo alla luce dell'approvazione giunta dalla UE a gennaio 2025 e si limita l'accesso alle assunzioni a partire dal 31 gennaio 2025.  Il Decreto Coesione 60/2024 convertito dalla legge 95/2024, all’articolo 22, esattamente, esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati, prevedeva un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 applicabile per 2 anni. Come anticipato il decreto attuativo modifica questo periodo  con nuova decorrenza 1 gennaio 2025, inalterato il termine,  e  si introduce anche un altra condizione. Il decreto ministeriale del 27 febbraio, in attesa di pubblicazione conferma che i contratti devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma non devono riguardare: personale dirigenziale, rapporti di lavoro domestico e rapporti di lavoro di apprendistato (mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio). Sono compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Ci sono tuttavia ulteriori requisiti per i lavoratori assunti, per esempio, alla data dell’assunzione non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età (fino a 34 anni e 364 giorni sono ammessi); non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato e a meno che non siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito  solo parzialmente del beneficio medesimo. Nel decreto interministeriale si specifica che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.  Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. I datori di lavoro che beneficieranno  indebitamente dell’esonero contributivo saranno tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato. L’esonero è riconosciuto in misura integrale (esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali), con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL). Ciò nonostante, si fa presente che il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 7 e poste da quest’ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.  Il decreto ministeriale attuativo del Bonus Giovani definisce quelli che sono i criteri e le modalità per l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 60/2024 con alcune novità che contrastano con la norma di legge. In particolare afferma che l’esonero è valido per assunzioni effettuate tra la data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e il 31 dicembre 2025. Inoltre, viene introdotta una condizione stringente, ovvero: le imprese devono presentare la domanda all'INPS prima dell'assunzione, pena l’esclusione dal beneficio.  Dato che il decreto è stato approvato  dopo alcuni mesi da quanto previsto e ancora non sono disponibili le modalità telematiche per la domanda  di fatto le assunzioni agevolate potranno essere solo  quelle effettuate  nei prossimi mesi. Tale disposizione rappresenterebbe tra l'altro  un cambio di prassi rispetto ad agevolazioni precedenti, che spesso consentivano l’accesso anche retroattivamente. La novità  se sarà confermata con la pubblicazione rischia di  incertezze per le imprese che già avevano già effettuato assunzioni contando su un incentivo con criteri meno restrittivi. Diventa essenziale quindi l’attesa circolare INPS per  fare chiarezza sulla piena operatività della misura.