13/03/2025 - REGIME RICERCATORI, ECCO IL REDDITO RILEVANTE PER ESSERE FISCALMENTE A CARICO
La Risposta numero 67/2025 dell'Agenzia delle Entrate, cerca di risolvere un quesito relativo agli incentivi fiscali per il rientro in Italia di ricercatori che hanno svolto attività all'estero. La questione riguarda specificamente la possibilità per un ricercatore, che ha beneficiato del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, di essere considerato fiscalmente a carico del coniuge. Bisogna ricorda il regime fiscale in questione prevede l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e ricercatori che, dopo aver svolto attività di ricerca o docenza all'estero per almeno due anni, rientrano in Italia e acquisiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano. Nell'interpello istante, una ricercatrice rientrata in Italia nell'anno 2022, ha chiesto spiegazioni relative all'applicabilità delle detrazioni fiscali per coniuge a carico, ai sensi dell'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ricercatrice ha precisato che il suo reddito soggetto a tassazione è inferiore a 2.840,51 euro, e ha chiesto se tale reddito possa essere considerato ai fini della detrazione per coniuge a carico, nonostante la quota esente prevista dal regime agevolato. La questione è risultata particolarmente complessa perché riguarda l'interpretazione delle norme fiscali relative al calcolo del reddito complessivo ai fini delle detrazioni per familiari a carico da coordinare con l'agevolazione definita "rientro dei cervelli". L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, ha chiarito che il reddito escluso dall'IRPEF in applicazione dell'articolo 44 del decreto-legge n. 78/2010 non deve essere computato ai fini della determinazione del limite di reddito per essere considerati a carico di un familiare, ai sensi dell'articolo 12 del TUIR. Questo dovuto al fatto che la norma non prevede espressamente che la quota esente debba essere aggiunta al reddito complessivo per la verifica del limite reddituale. Pertanto, la quota di reddito esente non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare. L'Agenzia ha dunque confermato che, nel caso specifico, qualora il reddito complessivo dell'Istante, determinato al netto della quota esente, non superi i 2.840,51 euro, la ricercatrice potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge, con conseguente riconoscimento delle detrazioni fiscali previste. Come di consueto l'Agenzia precisa che il parere è stato reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati dall'Istante, assumendo la veridicità e la concreta attuazione delle informazioni fornite.