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10/04/2025 - CU 2025 SPORTIVI DILETTANTI , SCADENZA PER REDDITI SOTTO I 15.000 EURO

La questione della corretta scadenza per l’invio della CU 2025 nei confronti dei collaboratori sportivi dilettantistici che hanno percepito compensi inferiori a 15.000 euro annui può essere oggetto di dubbio per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Per tale motivo, questi compensi, disciplinati dall’art. 36 del D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport), godono di un regime di non imponibilità fino all'appena citata soglia (15.000 euro), ma non devono essere confusi con i redditi fiscalmente “esenti”, che godono di un termine di invio diverso posticipato al 31 ottobre. Ecco le norme vigenti sulla Certificazione Unica (CU) alla luce delle novità della Riforma dello sport sul lavoro sportivo.  Secondo la normativa vigente, i compensi sportivi dilettantistici sotto i 15.000 euro non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF. Ma, ciò non significa che siano esclusi dalla certificazione. Non si tratta infatti di redditi “esenti” in senso tecnico (cioè redditi che la legge esclude formalmente dall’imposizione), ma di redditi non imponibili, ovvero redditi esistenti che, per disposizione normativa, non sono soggetti a tassazione fino a un determinato limite. Questa distinzione è fondamentale nel  determinare il termine di trasmissione della CU. Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata possono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2025. Ciò nonostante, poiché i compensi sportivi sotto i 15.000 euro sono redditi non imponibili ma bensì certificabili, essi non rientrano in questa categoria. Ecco perchè, le Certificazioni Uniche relative a tali compensi dovevano essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2025, stesso termine previsto per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo occasionale. Ancora, indipendentemente dal termine di trasmissione, la CU doveva essere consegnata al lavoratore sportivo entro lo scorso 17 marzo, utilizzando il modello sintetico. Anche in assenza di ritenute operate, l’obbligo di certificazione rimane, in quanto il reddito ( anche  se non tassato9  comunque fiscalmente rilevante ai fini informativi.  Per i lavoratori che operano come sportivi dilettantistici e che nel 2024 hanno percepito compensi inferiori a 15.000 euro,  dunque la Certificazione Unica 2025 non può essere trasmessa entro il 31 ottobre, ma deve seguire la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025. Un invio tardivo, in assenza di ravvedimento, comporta l’applicazione delle relative sanzioni. Da ricordare inoltre che è possibile rimediare con il ravvedimento operoso, evitando così le sanzioni più gravi. In caso di invio tardivo ma non oltre i 60 giorni dalla data della scadenza, si applica una sanzione ridotta pari a 1/9 di 100 euro, quindi 11,11 euro per ciascuna CU omessa o tardiva, purché la trasmissione sia completata e la sanzione pagata entro tale termine. Il versamento è da effettuare tramite modello F24. Se non si provvede entro 60 giorni, si applica la sanzione ordinaria di: 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con limite massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta per anno d’imposta.