15/04/2025 - REDDITO DI LIBERTA' VITTIME DI VIOLENZA, ECCO I TERMINI
Il reddito di libertà è una misura in sostegno alle donne vittime di violenza istituito dal decreto Rilancio 2020. Tale misura prevede un contributo economico mensile che viene erogato dall'INPS alle donne ospiti di centri di violenza per favorire l'uscita e un nuovo inizio in autonomia all'esterno. Il contributo ha lo scopo di aiutare per le spese di affitto, oltre che le spese necessarie per la vita quotidiana e per la scuola dei figli eventualmente presenti. Con il DPCM del Dipartimento per la famiglia e le pari opportunità pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 2025, vengono stanziati e ripartiti nuovi fondi alle Regioni portando l'importo del contributo mensile a 500 euro. E' stanziata una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, si prevede la possibilità di ripresentare la domanda se in precedenza era stata respinta per mancanza di fondi. Le risorse del fondo saranno ripartite tra le regioni in base ai dati raccolti sulla popolazione femminile residente tra i 18 e i 67 anni, con la possibilità di ulteriori incrementi da parte delle regioni stesse o della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il reddito di libertà è un contributo economico per le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali . L'importo come già detto è di euro 500 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità e ha l 'obiettivo di garantire una maggiore autonomia nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza anche di fuori dei centri di protezione. Il Reddito di libertà è destinato in particolare al riacquisto di una autonomia personale ( spese di affitto per un alloggio autonomo, per l'uscita dal Centro antiviolenza ) e spese per il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori. Va evidenziato che: il bonus è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l'assegno di inclusione , NASPI e altre misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni; l'Inps può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento. Attenzione il DPCM 2024 specifica la richiesta puo essere effettuata una sola volta da ogni donna interessata. Destinatarie del reddito di liberta sono le donne vittime di violenza e accolte nei centri riconosciuti dalle Regioni, residenti in Italia, con cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria con permesso di soggiorno o lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. Il DPCM 2024 precisa che Il reddito di libertà è riconosciuto, su istanza di parte, e per il tramite del comune di riferimento, alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di poverta', con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, al fine di sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l'emancipazione economica. La condizione di povertà, legata ad uno stato di bisogno straordinario o urgente, è dichiarata dal servizio sociale professionale. Dal 5 marzo è stata aperta la finestra temporale straordinaria, fino al 18 aprile 2025, dedicata alle domande che in passato non erano state accolte per mancanza di fondi. Infatti il decreto ha previsto che le domande presentate all'INPS in precedenza e non accolte conservano priorità, a condizione che siano ripresentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al fine di comprovare l'attuale sussistenza dei requisiti. Secondo i dati forniti dal Dipartimento per le Pari Opportunità, tra il 2020 e il 2024 sono state presentate 6.079 richieste all’INPS, delle quali ben 3.006 erano rimaste senza risposta a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili. Ora, grazie ai nuovi finanziamenti, queste richieste potranno essere nuovamente inoltrate, seguendo il consueto canale dei Comuni che restano incaricati della verifica dei requisiti di accesso. La circolare numero 54/2025 ha chiarito che la domanda per il Reddito di Libertà va presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune di riferimento, tramite il sito istituzionale dell’INPS. I Comuni, a seguito della presentazione della domanda per il Reddito di Libertà da parte dell’interessata, provvedono a inviare la domanda all’INPS per l’acquisizione dal sistema informativo dell’Istituto del codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria su base regionale, per l’accoglimento nei limiti delle risorse disponibili per la Regione di riferimento. I Comuni rilasciano all’interessata copia della domanda. Il servizio online per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali” Nel menzionato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà. Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le domande ripresentate entro il 18 aprile saranno liquidate dall'INPS secondo l'ordine cronologico della presentazione dell'istanza originaria nei limiti delle risorse disponibili. Le domande presentate all'Istituto e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del decreto e non ripresentate ai sensi del comma 1 decadono in via definitiva. Resta ferma la possibilita' per l'interessata di presentare un'autonoma nuova domanda.Il decreto precisa che decorso il termine di quarantacinque giorni e' possibile la presentazione della domanda da parte di tutti coloro che siano in possesso dei requisiti.