28/12/2016 - LA PROCREAZIONE ASSISTITA: SPESE DETRAIBILI ANCHE SE SOSTENUTE ALL’ESTERO
Con la Circolare 17/E del 24 aprile 2015, paragrafo 1.3 e con la più recente Circolare 18/E del 6 maggio 2016, paragrafo 1.2, è stato precisato, con riferimento alle spese sostenute nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (Pma, legge 104/2004), che le spese per prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni rientrano tra le spese sanitarie detraibili. Per poter usufruire della detrazione, è necessario che dalla fattura del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa. Inoltre, è stato precisato che le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all’estero sono ammesse in detrazione, allo stesso titolo di quelle sostenute in Italia, solo se eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano (si veda in merito, paragrafo 1.3 della Circolare 18/E). In tal caso, se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Infine, anche le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (Icsi), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, effettuato all’estero sono ammesse in detrazione. La documentazione da presentare per la detrazione delle spese sostenute dovrà, anche in questo caso, essere rilasciata da una struttura di procreazione medicalmente assistita autorizzata dall’Autorità competente del Paese estero secondo le normative vigenti. Dalla stessa documentazione, ovvero dalla dichiarazione di un medico specializzato italiano, dovrà risultare che la prestazione è conforme ai trattamenti consentiti dalla normativa italiana, come chiarito al paragrafo 1.4 della Circolare 18/E del 6 maggio 2016.