29/12/2016 - APPLICAZIONE DELL’ AGEVOLAZIONE “ PRIMA CASA” ALLE PERTINENZE
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.18/E del 29 maggio 2013 ha chiarito che le pertinenze rientranti nelle categorie catastali C2-C6-C7 possono beneficiare dell’agevolazione “prima casa” se sono destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. L’agevolazione “prima casa" si applica, anche all’acquisto, contestuale o con atto separato, delle pertinenze dell’immobile acquistato con la stessa agevolazione. Le pertinenze rientranti nelle suddette categorie catastali possono beneficiare dell’agevolazione in parola, se sono destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. L’elencazione delle categorie catastali deve reputarsi tassativa e, per tale ragione, l’agevolazione in parola compete esclusivamente per non più di una delle pertinenze ricadenti nelle citate categorie catastali. Si ritiene che il requisito della “destinazione a servizio” sia un elemento essenziale e che, per soddisfare tale requisito, è necessario che la pertinenza sia posta in prossimità dell’abitazione principale acquistata con l’agevolazione “prima casa” . Naturalmente, sono escluse le pertinenze poste a servizio di un bene non acquistato con le agevolazione, fatte salve le seguenti eccezioni: - pertinenze di abitazioni acquistate da imprese costruttrici senza applicazione dell’aliquota IVA agevolata perché poste in essere prima del 22 maggio 1993 (data in cui è stata soppressa l’applicazione dell’aliquota del 4 % prevista per tutte le cessioni di abitazioni effettuate dai costruttori ed è stata limitata l’applicazione di tale aliquota alle sole ipotesi di acquisto della prima casa ); - pertinenze poste al servizio di un bene non agevolato in quanto acquistato prima dell’entrata in vigore della legge 22 aprile 1982, n. 168 che ha introdotto l’agevolazione in questione (circolare n. 31 del 2010); - pertinenza di immobile acquisito allo stato rustico, per il quale non si è fruito dell’agevolazione “prima casa”, se all’epoca dell’acquisto sussistevano, comunque, le condizioni soggettive ed oggettive richieste ai fini della fruizione dell’agevolazione (v. circolare n. 31 del 2010). Inoltre, viene precisato che le aree scoperte pertinenziali devono essere censite al Catasto Urbano unitamente al bene principale. Non possono, pertanto, essere estese le agevolazioni ai terreni che non siano graffati al fabbricato abitativo, poiché rappresentano un’unita a se stante censita autonomamente in Catasto.