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11/01/2017 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE: CARTELLA NOTIFICABILE ENTRO 10 ANNI

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25148 del 7 dicembre 2016 ha chiarito che non è applicabile alla liquidazione dell’imposta di successione il termine decadenziale previsto per l’attività di liquidazione delle dichiarazioni periodiche presentate ai fini dell’Iva e delle imposte dirette. Pertanto, una volta notificato nei termini di decadenza l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, la successiva cartella di pagamento può essere notificata nel termine di prescrizione decennale. Una volta liquidato il tributo, secondo la Corte suprema, “non viene in questione altro che il credito da riscuotere, il quale appunto si prescrive in dieci anni”. Di fatto, per l’imposta di successione, la liquidazione del tributo viene effettuata dall’ufficio mediante un apposito atto, qual è l’avviso di liquidazione, che deve essere notificato entro specifici termini di decadenza previsti dal Testo Unico dell’imposta di successione. Essendo già previsti per l’imposta termini di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, non vi è alcuna ragione di applicare analoghi termini anche nella successiva fase di notifica cartella di pagamento. Dopo la liquidazione dell’imposta di successione non viene in questione che il credito da riscuotere. Tale credito, se definitivamente accertato, soggiace al solo termine di prescrizione decennale previsto dalla normativa “speciale” di cui al Testo unico dell’imposta di successione (articolo 41, Dlgs 346/1990).
Questa regola è coerente con la disciplina generale applicabile alle obbligazioni civilistiche.
Infatti, nel diritto civile, in presenza di un credito certo, liquido ed esigibile, esso può venir meno se non esercitato dal titolare entro i termini previsti dalla disciplina della prescrizione ordinaria.