26/01/2017 - TERRENI: ENTRO IL 31 GENNAIO 2017 VANNO DICHIARATE LE VARIAZIONI
Entro il 31 gennaio 2017 i titolari di redditi fondiari devono comunicare al competente ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nel 2016; se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, la dichiarazione può anche essere presentata direttamente dall'affittuario. Il 31 gennaio rappresenta l'ultimo giorno utile per provvedere all'adempimento senza incorrere in sanzioni. Due i percorsi alternativi per effettuare l'adempimento: il primo prevede la trasmissione telematica tramite il software Docte 2, il secondo richiede la consegna al competente ufficio dell'apposito modello. Si ricorda che, ai fini Irpef, un terreno iscritto in catasto produce reddito fondiario, che si distingue in dominicale (dal latino dominus, cioè signore), che riguarda la proprietà del bene, e agrario, inerente invece all'esercizio dell'attività agricola. Il reddito dominicale viene determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna qualità e classe di terreno. Il reddito agrario, invece, è quello di colui che coltiva il fondo, direttamente o anche tramite terzi, allo scopo di ricavarne il maggior profitto possibile. Quindi, mentre il reddito dominicale è costituito dalla rendita attribuibile al fondo, il reddito agrario deriva dallo sfruttamento del fondo.
In caso di mancata coltivazione del fondo per un intero anno o di perdita del raccolto per eventi naturali, il reddito agrario si considera inesistente. C'è variazione del reddito dominicale quando cambia la coltura praticata sul terreno rispetto a quella risultante in catasto. La variazione può essere: in aumento, quando si sostituisce la coltura indicata in catasto con un'altra di maggior reddito; in diminuzione, quando si introduce una coltura di minor reddito o anche nel caso in cui si riduce la capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore, anche se non è cambiata la coltura, o per eventi fitopatologici o entomologici riguardanti le piantagioni. Sono irrilevanti le variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie. L'obbligo di denuncia delle variazioni del reddito dominicale è sancito dall’ articolo 30 del Tuir. Il contribuente deve comunicare all'Agenzia delle Entrate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e, se queste riguardano porzioni di particelle, va acclusa la dimostrazione grafica del frazionamento. Le dichiarazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i cambiamenti e hanno effetto da tale anno. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno della modifica, se denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se, invece, la segnalazione avviene successivamente, le modifiche producono il loro effetto dall'anno in cui è stata presentata la dichiarazione.