27/01/2017 - BENEFICI “PRIMA CASA”: CHIARIMENTI DA PARTE DELL’AGENZIA ENTRATE
Con la Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che vende entro cinque anni l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, ed entro un anno dalla cessione costruisce un altro immobile ad uso abitativo su un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato, non perde l’agevolazione. Con questo chiarimento l’Agenzia delle Entrate recepisce alcuni principi emersi nelle recenti pronunce della Corte di Cassazione. Come precisato in precedenti documenti di prassi, la decadenza dal beneficio è impedita anche se il contribuente provvede all’acquisto di un terreno sul quale venga realizzato, entro un anno dalla vendita, un immobile destinato ad abitazione principale. Con la Risoluzione viene precisato ulteriormente che la decadenza dall’agevolazione è impedita anche se la costruzione del nuovo fabbricato da adibire ad abitazione principale venga effettuata su un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato. Sulla base dell’orientamento della suprema Corte, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha rivisto la propria precedente posizione e ha affermato che nell’ipotesi in cui, prima che siano decorsi cinque anni, venga venduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, non si decade dall’agevolazione se, entro un anno dalla cessione, su un terreno di cui si sia già proprietari, venga costruito un immobile a uso abitativo di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, da adibire a propria abitazione principale, che il contribuente utilizzi come dimora abituale.