30/01/2017 - CANONE RAI: ALCUNI CHIARIMENTI
Sono ancora molti i contribuenti che sbagliano la compilazione della dichiarazione sostitutiva sia di non detenzione della tv (quadro A) sia nel caso in cui un altro componente della famiglia paga il canone (quadro B). Il quadro A del modello va compilato da chi non ha la tv. La dichiarazione sostitutiva ha validità annuale. Quindi, anche chi l’ha inviata per il 2016, se vuole continuare a essere esentato dal pagamento del canone, deve presentarla nuovamente entro il prossimo 31 gennaio. Il quadro B del modello va compilata per evitare il doppio addebito. Il canone tv è dovuto da chiunque detenga uno o più apparecchi televisivi, ma si paga una sola volta per famiglia anagrafica, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. A differenza del caso di non detenzione, il quadro B della dichiarazione sostitutiva può essere prodotto in qualsiasi momento dell’anno, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione e non deve essere ripresentato annualmente (soltanto qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la sua compilazione, va presentata una nuova dichiarazione compilando la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” dello stesso quadro B). Pertanto, chi nel 2016 ha presentato la dichiarazione sostitutiva, compilando il quadro B del modello, non deve ripresentarla nel 2017, se non cambiano i presupposti dichiarati. Si ricorda, che a partire dallo scorso anno, i titolari di utenza elettrica di tipo residenziale trovano l’addebito del canone tv direttamente in bolletta, ripartito in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre. Questa nuova modalità di riscossione del canone si regge su una presunzione: che nell’abitazione di residenza il contribuente o un componente della sua famiglia anagrafica detenga almeno un apparecchio tv. Per superare questo presupposto, coloro che non hanno la tv devono presentare all’Agenzia delle Entrate la “dichiarazione di non detenzione”, compilando il quadro A del modello, per segnalare che nessun membro del proprio nucleo anagrafico possiede un televisore in alcuna delle abitazioni a disposizione della famiglia. Nel caso di decesso del titolare di un’utenza elettrica residente, in attesa della voltura, se l’appartamento dove l’utenza elettrica è ancora intestata al deceduto entra nelle disponibilità di un erede che già paga il canone in bolletta (o lo paga un membro della sua famiglia anagrafica), spetta a chi eredita presentare il quadro B per comunicare di interrompere l’addebito sull’utenza elettrica del parente. Se invece, nell’abitazione del de cuius non c’è più la tv, l’erede può presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro A del modello entro il 31 gennaio e far cessare, così, l’addebito del canone nella bolletta ancora intestata al deceduto.