03/02/2017 - CANONE RAI: DICHIARAZIONI PRESENTATE DOPO IL 31 GENNAIO
I contribuenti che non hanno presentato entro il 31 gennaio 2017 la “dichiarazione di non detenzione” della tv, possono provvedere tenendo conto che se l’invio avviene tra il 1° febbraio e il 30 giugno, l’esenzione varrà per il secondo semestre (luglio-dicembre) e il canone sarà dovuto per i primi sei mesi di quest’anno. Infine, se la presentazione è ancora successiva (dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018), l’esonero scatterà per il prossimo anno, ma sarà dovuto il canone per il 2017. Si ricorda, inoltre, che tutte le famiglie anagrafiche che hanno la tv, ma in cui nessun componente è titolare di un contratto elettrico di tipo residenziale, devono provvedere autonomamente al versamento del canone con il modello di versamento F24, come nel caso di inquilini che vivono in affitto in appartamenti dove l’utenza elettrica è intestata ai proprietari. I codici tributo da indicare nell’F24 sono: TVRI, per il rinnovo; TVNA in caso di nuovo abbonamento.