09/02/2017 - IMPOSTA DI REGISTRO E IPOCATASTALI: AGEVOLAZIONI PER LA PROPRIETA’ CONTADINA
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.15/E del 1° febbraio 2017 fornisce la corretta interpretazione della disposizione della Stabilità 2016, che ha esteso l’ambito applicativo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Di fatto, non è necessario essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali “certificati” per usufruire del trattamento fiscale soft previsto per la piccola proprietà contadina. Questo, infatti, spetta anche ai proprietari di masi chiusi, purché coltivino abitualmente il terreno agricolo. La norma di riferimento (articolo 2, comma 4-bis, Dl 194/2009) disciplina le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, stabilendo che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti all’imposta di registro e a quella ipotecaria in misura fissa (attualmente, 200 euro ciascuna) e all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. In seguito, l’articolo 1, comma 906, legge 208/2015 (Stabilità 2016), ha esteso i benefici anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi, sempreché da loro abitualmente coltivati. Il nuovo periodo, dunque, stabilisce requisiti soggettivi per l’accesso all’agevolazione alternativi a quelli disciplinati dal primo periodo e relativi a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. La norma richiede, comunque, l’abituale coltivazione del maso ed è, quindi, ispirata alla ratio di favorire gli acquisti di terreni agricoli da parte di persone che abbiano come propria attività principale l’agricoltura. Pertanto, la risoluzione chiarisce che le agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina (imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale all’1%), in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, spettano anche ai proprietari di masi chiusi che li coltivano abitualmente, a prescindere dalla circostanza che rivestano la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e siano iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.