Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 676 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

13/02/2017 - NUOVE SCADENZE E AGEVOLAZIONI PER LE POPOLAZIONI TERREMOTATE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017 il Decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017. Il decreto prevede nuove misure di sostegno e di assistenza ai territori del centro Italia colpiti dal terremoto e dagli eccezionali fenomeni meteorologici. Di fatto, il Governo ha adottato nuove disposizioni urgenti a favore delle popolazioni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Le disposizioni di carattere fiscale sono dettate dall’articolo 11 del citato Decreto. Con riguardo alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali (inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione), viene esteso l’intervallo temporale di riferimento che, per effetto delle modifiche apportate dal Dl in esame, ora è relativo alle scadenze comprese tra il 24 agosto 2016 e il 30 novembre 2017 (nuova versione del comma 10, articolo 48, Dl 189/2016 che rinvia all’articolo 1 del Dm 1° settembre 2016). Si stabilisce, inoltre, che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di interessi e sanzioni (nuova versione del comma 11, articolo 48, Dl 189/2016). Anche la ripresa del versamento del canone tv, mediante addebito sulla bolletta elettrica, avviene entro il 16 dicembre 2017. Peraltro, nei casi in cui, a seguito del terremoto, non si detiene più alcun apparecchio televisivo, il canone non è dovuto per l’intero secondo semestre 2016 e per tutto il 2017. L’articolo 11 del decreto in esame detta nuove disposizioni agevolative. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito esecutivi (relativi al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps), nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori (compresi quelli degli enti locali), sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (articolo 11, comma 2). Infine, il decreto in esame (comma 10) prevede novità anche per quanto riguarda la “rottamazione” delle cartelle esattoriali, prevista dal decreto-legge collegato alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016). In particolare, a favore delle popolazioni colpite dal terremoto è prevista la proroga di un anno dei termini e delle scadenze previsti dalla disciplina della definizione agevolata (commi 1, 2, 3, 3-ter e 12, dell’articolo 6, Dl 193/2016).