27/02/2017 - CARTELLA EQUITALIA VALIDA ANCHE SENZA CALCOLO DEGLI INTERESSI
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4376 del 21 febbraio 2017 ha stabilito che la cartella di Equitalia è valida anche se priva delle modalità di calcolo degli interessi di mora. Inoltre, sia che riguardi le imposte sia che riguardi le violazioni del codice della strada può essere notificata direttamente dalla società di riscossione al contribuente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello specifico, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una contribuente che si era vista notificare una cartella di pagamento con raccomandata e priva delle modalità di calcolo degli interessi di mora. Nessuna delle invalidità evidenziate dalla donna è stata considerata valida presso i giudici del Palazzaccio che hanno dichiarato regolare la procedura seguita da Equitalia. In particolare gli interessi di mora sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo, qualora, come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato, il pagamento non sia effettuato entro 60 giorni dalla notificazione della cartella e il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del dpr n. 602/73, mediante «decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi». La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento. Questo contenuto, mediante rinvio all'art. 30 del dpr n. 602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi (legge e decreto ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile. Sul fronte della notifica il «Palazzaccio» ha invece chiarito che «la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del dpr 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del dm 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario».