Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 775 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

03/03/2017 - BENEFICI “PRIMA CASA”: LA CATEGORIA CATASTALE RILEVA A PARTIRE DAL 2014

In merito ai benefici “prima casa” il nuovo regime basato sulla classificazione catastale dell’immobile rileva a partire dal 2014, mentre per i trasferimenti precedenti valgono ancora le caratteristiche qualitative e di superficie dell’abitazione. Nello specifico, in tema di imposta di registro, per i trasferimenti immobiliari antecedenti al 1° gennaio 2014, i presupposti della revoca dell’agevolazione “prima casa”, per gli immobili considerati di lusso sulla base dei parametri stabiliti dal Dm 2 agosto 1969, permangono anche alla luce dello jus superveniens di cui all’articolo 10, primo comma, lettera a), del Dlgs 23/2011, il quale, nel sostituire il secondo comma dell’articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al Dpr 131/1986, ha previsto che l’esclusione dall’agevolazione non dipende dalle caratteristiche qualitative e di superficie (individuate sulla base del suddetto Dm) quanto dalla circostanza che la casa di abitazione sia iscritta in categoria catastale Al, A8 o A9. Il nuovo regime, trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente al 1° gennaio 2014. Una diversa soluzione s’impone, tuttavia, relativamente alle sanzioni. Questi i principi statuiti dalla Corte di cassazione con le sentenze numero 3360, 3361 e 3362 dell’8 febbraio 2017. Con decorrenza dal 1° gennaio 2014, per l’individuazione dell’immobile agevolabile occorre fare riferimento unicamente alla categoria catastale di appartenenza dell’immobile stesso (A/l, A/8 o A/9); prima, la concreta tipologia del bene e le sue intrinseche caratteristiche qualitative e di superficie erano individuate sulla base del suddetto Dm. Al fine di allineare allo stesso criterio dell’imposta di registro anche l’agevolazione “prima casa” attribuita con aliquota Iva ridotta, il legislatore è poi intervenuto con l’articolo 33 del Dlgs 175/2014 che, nel modificare il n. 21 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972, ha espressamente richiamato il “criterio catastale”; con il risultato che anche l’agevolazione Iva è esclusa (indipendentemente dalla sussistenza di tutti gli altri requisiti) per gli immobili rientranti in una delle suddette categorie.