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07/03/2017 - CANONE RAI: RIMBORSO SENZA SCADENZA

Il rimborso del canone RAI in bolletta è senza scadenza. Se non si è presentata la dichiarazione di non detenzione del canone RAI, relativa alla seconda utenza elettrica, e si è pagato dunque un doppio canone RAI, si può richiedere sempre il rimborso all'Agenzia delle Entrate. Si precisa che non ci sono termini di scadenza per presentare la richiesta di rimborso. Questo quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate, il 4 marzo 2017, rispondendo ad alcuni quesiti posti dall'Unione nazionale consumatori. Il caso trattato è quello in cui moglie e marito hanno due case con utenze elettriche intestate rispettivamente una alla moglie e una al marito, e quindi facendo parte della stessa famiglia anagrafica il canone RAI in bolletta è dovuto una sola volta. Nel caso, in cui, però, ci si fosse dimenticati di segnalare all'Agenzia delle Entrate la presenza di una seconda utenza elettrica, all'interno della stessa famiglia anagrafica, e quindi si sia pagato un doppio canone tv in bolletta per il 2016, si può richiedere il rimborso della somma pari a 100 euro. Di fatto, il contribuente può presentare oggi un'istanza di rimborso per il canone versato in eccesso nell'anno 2016 indicando come casuale il codice 4. Nell'istanza di rimborso, dunque, oltre che indicare la casuale bisognerà anche compilare il campo «data di inizio» inserendo 1/1/2016, data stabilita convenzionalmente per agevolare la richiesta di rimborso del contribuente che dovrà vedersi restituito 100 euro. E’ necessario prestare attenzione, perché inserendo come «data di inizio» una data antecedente al 1° gennaio dell'anno di presentazione (2017) il canone tv sarà addebitato ugualmente sull'utenza elettrica in questione per il 2017. Per evitare che ciò accada bisogna non compilare la dicitura, presente nel modulo di rimborso, «data fine». Se il soggetto decide infatti di non compilare l'apposito spazio, l'Agenzia delle Entrate fa sapere che «la richiesta di rimborso presentata, con motivazione codice 4, vale come dichiarazione sostitutiva quadro B, anche per il futuro».