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10/03/2017 - IL CERTIFICATO DI MATRIMONIO COMPROVA IL REGIME PATRIMONIALE

Il certificato di matrimonio rappresenta il documento sufficiente a provare il regime patrimoniale di comunione dei beni fra coniugi. I titoli azionari ed obbligazionari intestati unicamente a sé in costanza di matrimonio entrano a far parte della comunione dei beni laddove non ricorra alcuna delle eccezioni poste dall'art. 179 c.c. alla regola prevista dall'art. 177 c.c. E spetta all'ufficio contestare le eccezioni alla regola prevista dall'art. 177 c.c. per la provenienza dei cespiti caduti in successione. Questi quanto espresso dalla Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. 8 del 27/1/2017 nella sentenza depositata il 13 /2/2017 che ha confermato la sentenza 8509/25 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano e smentito la tesi sostenuta dall'ufficio. Il dispositivo della sentenza appare di interesse alla luce delle «nuove figure di famiglia» introdotte dalla legge 76/2016 «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze» integrata dai d.lgs. 5, 6 e 7/2017. La legge prevede infatti nuove presunzioni legali di comunione dei beni. Per le unioni civili l'articolo 13 della legge 76/2016 recita, in particolare: «Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni». Per le convivenze l'articolo 50 prevede che «i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza»; e l'articolo 53 che «il contratto di cui al comma 50 ( ) può contenere: ( ) c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sez. III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile».