13/03/2017 - RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LA GUIDA AGGIORNATA DELL’AGENZIA
Come ogni anno, l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, ha pubblicato l’aggiornamento della Guida sulle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nella sezione “l’Agenzia informa”. Il restyling si è reso necessario per adeguare le informazioni contenute nella pubblicazione alle nuove disposizioni legislative. In essa trovano spazio anche le più recenti indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate su modalità e adempimenti necessari per richiedere il beneficio fiscale. Tra le novità messe in evidenza nella guida si trova quella sui beneficiari della detrazione, tra i quali rientrano a pieno titolo anche il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione 64/E del 28 luglio 2016), e il componente di un’unione civile, come istituita dalla legge 76/2016; quella riguardante il pagamento con bonifico. Sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “Istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. Tuttavia, per usufruire dell’agevolazione è necessario che l’istituto, in qualità di sostituto d’imposta, versi la ritenuta d’acconto, la certifichi attraverso il modello Cu (certificazione unica) e trasmetta il modello 770; quella sull’acquisto del box auto pertinenziale, nei casi in cui siano stati effettuati pagamenti prima della stipula dell’atto notarile o in mancanza di un preliminare d’acquisto registrato. Con la Circolare 43/2016, l’Agenzia ha ritenuto di poter riconoscere il beneficio fiscale anche in tali situazioni, ma a condizione che il vincolo pertinenziale tra box e abitazione risulti costituito e riportato nel contratto prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente chiede la detrazione. Sempre in tema di acquisto del box auto, l’Agenzia ha ammesso la possibilità di fruire della detrazione anche quando il pagamento non sia stato disposto con bonifico, purché siano state indicate nell’atto notarile le somme pagate all’impresa e quest’ultima rilasci al beneficiario della detrazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che i corrispettivi incassati sono stati inclusi nella contabilità d’impresa.