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14/03/2017 - RESIDENTI ALL’ESTERO: I REGISTRI DELL’AIRE

La notificazione degli atti ai contribuenti residenti all’estero è validamente effettuata con la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero) o presso la sede legale estera risultante dal registro delle imprese; eccetto il caso in cui gli interessati abbiano comunicato all'Agenzia delle Entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto. Queste regole si estendono anche alla notifica delle cartelle di pagamento, al fine di assicurare l'effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario. Pertanto, viene chiesto ai contribuenti residenti all'estero di comunicare all’Agenzia delle Entrate la residenza, la sede legale o il domicilio eletto per la notificazione degli atti fiscali. Le variazioni hanno comunque effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. In mancanza di questi dati, il fisco è legittimato a notificare gli atti mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese. Qualora manchino anche questi indirizzi, la raccomandata può essere inviata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o di modificazione dati e nei modelli di variazioni anagrafiche. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 60, comma 1, lett. e), in base al quale quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del Codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, deve essere affisso nell'albo comunale e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si intende perfezionata nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.